Autovelox: per la validità delle sanzioni è necessario omologazione e periodica taratura dello strumento

E’ quanto richiamato con l’ordinanza 27 marzo n. 7374 dalla seconda Sezione civile della Corte di Cassazione

Con l’ordinanza 27 marzo n. 7374 la seconda Sezione civile della Corte di cassazione torna sul tema della validità degli accertamenti eseguiti mediante autovelox, in un caso in cui era stata contestata la validità delle infrazioni rilevate mediante apparecchiatura autorizzata ma non omologata.

La Corte, in applicazione del principio contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 c. 6 C.d.S. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, ha ribadito che “In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento”. Dunque, in presenza di contestazione sull’idoneità dell’apparecchio, l’Amministrazione deve offrire la relativa prova positiva mediante la produzione di apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo ricorrere a mezzi alternativi di attestazione o dimostrazione del corretto funzionamento di detti apparecchiature.

La decisione corregge la motivazione del Tribunale, il quale aveva ritenuto sufficiente la sola approvazione del dispositivo, ed afferma invece che, in presenza di contestazione, il giudice deve accertare l’esistenza delle verifiche periodiche di funzionalità e taratura, in linea con la già citata Corte cost. n. 113/2015. Nel caso concreto, però, il ricorso è stato rigettato, perché dagli atti risultava che l’apparecchio era stato sottoposto a verifica periodica il 21 dicembre 2020, mentre i verbali erano stati elevati il 10 e 12 aprile 2021, dunque entro l’anno dall’ultima verifica. Pertanto la prova gravante sull’Amministrazione è stata ritenuta assolta.