La terza Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza 1 aprile 2026, n. 12333 definisce i criteri di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa nei procedimenti per reati sessuali.
La terza Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza 1 aprile 2026, n. 12333 (ud. 6 marzo 2026) definisce i criteri di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa nei procedimenti per reati sessuali, chiarendo che tali dichiarazioni possono costituire prova piena della responsabilità penale, purché sottoposte a un rigoroso vaglio di attendibilità da parte del giudice di merito.
Il caso riguardava un collaboratore scolastico condannato per diversi episodi di violenza sessuale e adescamento nei confronti di alcune studentesse minorenni avvenuti all’interno dell’istituto scolastico.
La Corte di appello aveva confermato la responsabilità dell’imputato, rideterminando la pena e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in equivalenza con le aggravanti.
Nel ricorso per cassazione la difesa contestava principalmente la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito, sostenendo l’inattendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e la mancanza di adeguati riscontri esterni.
La Suprema Corte respinge le doglianze e richiama un principio consolidato: nel sistema processuale vigente la testimonianza della persona offesa può, da sola, fondare l’affermazione di responsabilità, non essendo necessario che essa sia corroborata da elementi di riscontro esterni.
Proprio per la centralità di tale fonte dichiarativa, tuttavia, il giudice è tenuto a svolgere un controllo particolarmente rigoroso sulla sua credibilità. La Corte ricorda infatti che la deposizione della vittima deve essere sottoposta a una verifica approfondita della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto, anche al fine di escludere eventuali fattori di suggestione o di induzione. Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano ritenuto che il racconto della minore fosse spontaneo, coerente e privo di contraddizioni, oltre che circostanziato quanto a modalità e contesto delle condotte.
La Corte territoriale aveva inoltre escluso l’esistenza di intenti calunniatori o di condizionamenti esterni nella formazione delle dichiarazioni. In questa prospettiva, la Cassazione ribadisce che la valutazione della credibilità della persona offesa costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Il controllo della Corte di cassazione resta pertanto limitato alla verifica dell’eventuale presenza di manifeste contraddizioni logiche o di ragionamenti fondati su mere congetture, ossia su ipotesi prive di plausibilità o non verificabili empiricamente.
Nel caso di specie, non emergendo tali vizi nell’apparato motivazionale delle sentenze di merito, il ricorso è stato rigettato con conseguente conferma della condanna.
