La terza sezione civile della Cassazione, con ordinanza 7 aprile 2026, n. 8633, delinea i confini dell’onere della prova nell’azione di responsabilità da cosa in custodia, chiarendo che non grava sul danneggiato l’onere di dimostrare di aver tenuto una condotta prudente.
La vicenda trae origine dalla domanda risarcitoria proposta da un pedone che, nel 2015, era caduto lungo una strada di un Comune, inciampando in una caditoia posta al di sotto del livello del manto stradale, riportando una frattura del capitello radiale.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo l’evento riconducibile alla condotta colposa della danneggiata, decisione poi confermata dalla Corte d’appello.
Nel ricorso per cassazione la ricorrente lamentava, tra l’altro, l’erronea applicazione dei principi in tema di responsabilità da cosa in custodia, sostenendo che i giudici di merito avessero posto a suo carico l’onere di dimostrare l’assenza di una condotta imprudente.
La Suprema Corte coglie l’occasione per chiarire che la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si fonda sulla sola dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito. Pertanto, il danneggiato deve limitarsi a provare l’esistenza del danno e la relazione causale con la cosa custodita, senza dover dimostrare la propria diligenza o l’assenza di imprudenza.
Il profilo della condotta colposa della vittima assume invece rilievo in una fase diversa del giudizio. Come chiarisce la Corte, tale condotta può incidere ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., riducendo o escludendo il risarcimento quando abbia contribuito causalmente alla produzione del danno, oppure può integrare il caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso causale.
In entrambi i casi, tuttavia, la prova di tali circostanze incombe sul custode, il quale, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare che l’evento sia stato determinato da un fattore esterno imprevedibile e inevitabile, oppure dalla condotta colposa della stessa vittima.
La pronuncia si inserisce nell’orientamento secondo cui la responsabilità da cosa in custodia è esclusa non solo dalla prova del caso fortuito, ma anche quando la condotta del danneggiato assuma efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento, degradando il rapporto con la cosa a mera occasione del danno.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente valutato le circostanze fattuali, valorizzando la visibilità della caditoia e la conoscenza dei luoghi da parte della danneggiata, residente nella stessa via, elementi che avevano condotto a ritenere la sua condotta causa esclusiva dell’evento. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
