E’ questa la decisione della Corte di Cassazione con la sentenza Cass. pen., Sez. V, 4 agosto 2026, n. 29506 (ud. 19 giugno 2026)
Con la sentenza Cass. pen., Sez. V, 4 agosto 2026, n. 29506 (ud. 19 giugno 2026) la S. C. ha affermato che integra il delitto di violenza privata la condotta di chi colloca ripetutamente il proprio veicolo in modo da rendere estremamente difficoltosa l’uscita delle autovetture altrui dall’area adibita a parcheggio, costringendo le persone offese a compiere manovre gravose o a spostare uno dei propri mezzi per poter utilizzare l’altro.
Ai fini dell’art. 610 cod. pen., infatti, la violenza può assumere anche forma impropria e consistere nell’impiego di mezzi anomali idonei a esercitare una pressione sulla volontà altrui e a limitarne la libertà di determinazione e di azione, senza che siano necessarie violenza fisica o minacce verbali o esplicite.
La Cassazione chiarisce quindi che la nozione di violenza rilevante ai sensi dell’art. 610 cod. pen. non coincide con il solo esercizio di forza fisica sulla persona. Può integrare la fattispecie anche una violenza “impropria”, realizzata attraverso comportamenti materialmente incidenti sulla possibilità della vittima di autodeterminarsi liberamente.
Nel caso esaminato, non è stata ritenuta decisiva la semplice presenza di un disagio connesso alla conformazione dell’area di parcheggio, bensì la reiterata collocazione dei veicoli in posizione ostruzionistica, documentata fotograficamente e confermata dalle dichiarazioni delle persone offese e dei testimoni, tale da imporre manovre particolarmente difficoltose e, in alcuni casi, lo spostamento preventivo di un’automobile per poter utilizzare l’altra. È dunque l’effettiva incidenza della condotta sulla libertà di azione – e non la materiale impossibilità assoluta di movimento – a segnare il passaggio dal semplice comportamento molesto alla coercizione penalmente rilevante.
Significativa è anche la valutazione relativa all’art. 131-bis cod. pen.: la sistematicità, la protrazione nel tempo e il carattere deliberatamente ostruzionistico e irridente delle condotte sono stati ritenuti incompatibili con la particolare tenuità del fatto, in quanto espressivi di un comportamento non occasionale e dotato di apprezzabile offensività.
Sentenza
