E’ la decisione assunta con l’ordinanza n. 24402/2026, pubblicata il 3 agosto 2026, dalla Corte di Cassazione
Con l’ordinanza n. 24402/2026, pubblicata il 3 agosto 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento ai minori affetti da diabete mellito insulino-dipendente. La pronuncia ribadisce un principio di particolare rilievo: l’incapacità di compiere gli “atti quotidiani della vita” può riguardare anche un solo atto, purché questo abbia carattere quotidiano, sia costantemente inerente alla persona e risulti essenziale per la vita e la salute. Nel caso dei minori diabetici, assume quindi specifica importanza la capacità di comprendere la necessità della terapia insulinica e di gestirla autonomamente.
L’indennità di accompagnamento, prevista dall’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e successivamente estesa ai minori di diciotto anni dalla legge n. 508 del 1988, è una prestazione assistenziale riconosciuta indipendentemente dal reddito e dalla condizione lavorativa. La sua finalità è compensare, almeno in parte, la perdita dell’autosufficienza della persona invalida, garantendole condizioni di vita compatibili con la dignità personale.
La legge individua due presupposti sanitari alternativi: l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, con conseguente necessità di assistenza continua.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, l’“impossibilità” richiesta dalla norma non coincide né con una semplice difficoltà materiale né con l’incapacità assoluta di svolgere ogni attività quotidiana. Può infatti sussistere anche quando il soggetto, per ragioni legate all’età o alle proprie condizioni personali, non sia in grado di comprendere il significato, la necessità e l’importanza di un determinato atto, soprattutto quando esso sia indispensabile per tutelare la salute.
La vicenda processuale
La controversia nasce dalla domanda di indennità di accompagnamento presentata dai genitori di un minore affetto da diabete mellito insulino-dipendente. La richiesta si fondava sulla necessità di un’assistenza permanente per il controllo della glicemia, la gestione degli apparecchi di monitoraggio e la somministrazione quotidiana dell’insulina, attività che il bambino, in ragione della giovane età, non era in grado di svolgere autonomamente.
Durante l’accertamento tecnico preventivo, il consulente tecnico d’ufficio aveva escluso la presenza del requisito sanitario. Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione dei genitori, aveva quindi rigettato la domanda senza disporre una nuova consulenza, ritenendo generiche le contestazioni mosse alla valutazione peritale.
I genitori hanno così proposto ricorso per Cassazione, sostenendo, tra l’altro, che il giudice avesse erroneamente escluso il requisito sanitario senza considerare l’incapacità del minore di comprendere autonomamente la necessità della terapia insulinica e di farsene carico in modo consapevole.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la decisione impugnata e rinviando la causa al Tribunale, in diversa composizione.
Sul piano processuale, la Cassazione ha chiarito che, nel giudizio di opposizione previsto dall’art. 445-bis, sesto comma, c.p.c., il giudice non è obbligato a rinnovare la consulenza tecnica d’ufficio. Tuttavia, non può ignorare le contestazioni specifiche formulate contro la CTU. La categoria del “mero dissenso diagnostico”, infatti, rileva nel giudizio di legittimità, mentre il giudizio di merito è proprio la sede nella quale devono essere accertati e valutati i fatti controversi.
Pertanto, se le censure alla consulenza sono specifiche e motivate, il giudice deve esaminarle, pur restando libero di decidere se sia necessario procedere a una nuova consulenza.
Particolarmente importante è il principio affermato sul piano sostanziale. La nozione di “atti quotidiani della vita” non deve essere interpretata in maniera rigidamente quantitativa. Non è necessario che il soggetto sia incapace di compiere la generalità delle attività quotidiane: anche l’impossibilità di svolgere un singolo atto può assumere rilievo, quando tale atto sia quotidiano, costantemente collegato alla persona ed essenziale per la vita e la salute.
Nel caso del minore diabetico, la somministrazione dell’insulina e il monitoraggio dei valori glicemici non rappresentano attività occasionali, ma comportamenti terapeutici che devono essere svolti con regolarità e che risultano indispensabili per la sopravvivenza e per la salvaguardia dell’integrità psicofisica. La loro rilevanza deve essere valutata anche in relazione alle conseguenze che deriverebbero dalla loro mancata esecuzione.
La Cassazione ha inoltre sottolineato che il fatto che un minore diabetico conduca una vita apparentemente normale non è, di per sé, sufficiente a dimostrare la sua autonomia. Quella normalità può infatti essere il risultato dell’assistenza costante prestata dai genitori. Considerarla come prova dell’assenza di bisogno assistenziale significherebbe, paradossalmente, penalizzare proprio l’attività di cura che consente al minore di condurre una vita compatibile con la sua età.
Nessun automatismo per tutti i minori diabetici
L’ordinanza non stabilisce, tuttavia, che tutti i minori affetti da diabete mellito di tipo 1 abbiano automaticamente diritto all’indennità di accompagnamento. La Cassazione non individua neppure una specifica soglia di età oltre la quale il minore debba considerarsi autonomo nella gestione della terapia.
La valutazione deve essere necessariamente concreta e individualizzata. Occorre verificare se, in relazione all’età, alle caratteristiche personali, alla complessità della terapia e alle modalità di somministrazione dell’insulina, il minore sia effettivamente in grado di comprendere la necessità dell’atto terapeutico e di provvedervi autonomamente.
Un elemento centrale è dunque il confronto tra l’assistenza richiesta al minore e quella normalmente necessaria a un bambino sano della stessa età. Solo quando l’impegno assistenziale risulti significativamente più intenso e continuo può emergere il requisito sanitario previsto dalla legge.
I principi affermati
L’ordinanza consolida, in definitiva, due principi fondamentali.
Il primo è di natura processuale: nel giudizio di opposizione ex art. 445-bis c.p.c., il giudice deve confrontarsi con le contestazioni specifiche rivolte alla consulenza tecnica, anche quando riguardino valutazioni diagnostiche o medico-legali. Non può liquidarle come generiche quando esse indicano con precisione gli aspetti della CTU contestati.
Il secondo è di natura sostanziale: il requisito degli “atti quotidiani della vita” deve essere interpretato secondo una prospettiva funzionale. Non conta esclusivamente quanti atti il soggetto sia in grado di compiere, ma anche quale importanza abbia l’atto dal quale dipende la sua stessa possibilità di vivere e mantenere un adeguato stato di salute.
Per i minori affetti da diabete mellito di tipo 1, ciò significa verificare concretamente se la gestione della terapia insulinica richieda capacità di comprensione, attenzione e decisione che il minore, per età o condizioni personali, non possiede ancora. Quando tale incapacità comporti la necessità di un’assistenza continua da parte dei genitori, anche l’impossibilità di gestire autonomamente l’atto terapeutico può integrare il requisito sanitario per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
La pronuncia, quindi, non introduce un automatismo legato alla diagnosi di diabete, ma rafforza una lettura concreta e funzionale dell’autosufficienza, ponendo al centro non la semplice capacità del minore di svolgere le normali attività della vita, bensì la sua effettiva capacità di comprendere e gestire gli atti terapeutici indispensabili alla propria salute.
