Per la Cassazione il raggiungimento della piena autonomia economica da parte delle figlie maggiorenni fa venir meno il diritto del genitore convivente a percepire l’assegno di mantenimento in loro favore
La pronuncia della Cassazione con l’ordinanza n. 23807 del 22/07/2026, rafforza un indirizzo già consolidato in tema di cessazione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne che abbia raggiunto l’autosufficienza economica, ribadendo che tale accertamento, se autonomamente idoneo a sorreggere la decisione, rende superflua ogni ulteriore verifica su questioni collaterali, come la persistenza della convivenza con il genitore.
La decisione segnala l’importanza di attaccare specificamente tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento del provvedimento impugnato, poiché la sopravvivenza anche di una sola di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle altre.
La vicenda muove da un giudizio di modifica delle condizioni di divorzio riguardante l’obbligo di mantenimento a favore delle figlie maggiorenni di una coppia di coniugi. Il Tribunale di Napoli aveva respinto la richiesta del ricorrente di essere esonerato dal versare alla ex moglie l’assegno mensile stabilito in sede di divorzio per le figlie.
La Corte d’appello di Napoli, in sede di reclamo, aveva invece accolto le ragioni del ricorrente, ritenendo che fosse venuto meno il presupposto della convivenza tra madre e figlie e che, di conseguenza, fosse cessata la legittimazione della donna a percepire l’assegno per loro conto.
Con una precedente ordinanza, la Cassazione aveva cassato tale decreto con rinvio, affermando il principio secondo cui la legittimazione iure proprio del genitore convivente a richiedere il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente permane anche quando questi si allontani per motivi di studio, purché:
a)-la casa del genitore resti un punto di riferimento stabile al quale il figlio faccia sistematico ritorno;
b)-il genitore continui materialmente a provvedere alle esigenze del figlio, anticipando le spese necessarie al suo sostentamento
In sede di rinvio, la Corte d’appello di Napoli ha accertato che la resistente non aveva fornito la prova di tali circostanze. Ha inoltre rilevato, quale ulteriore e autonoma ragione della decisione, che entrambe le figlie avevano nel frattempo raggiunto la piena autonomia economica: una aveva percepito un reddito significativo mettendo a frutto la propria capacità professionale, l’altra aveva conseguito l’abilitazione forense, si era iscritta all’albo degli avvocati e viveva autonomamente con il proprio compagno. Su queste basi la Corte territoriale ha dichiarato Tizio non più tenuto al pagamento dell’assegno, revocando anche l’ordine di pagamento diretto al datore di lavoro e il sequestro dell’immobile disposti in precedenza.
Avverso questo decreto Caia ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi:
- violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 132 e 737 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità di domande ritenute nuove, proposte solo in sede di rinvio
- violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., per mancata osservanza dei principi fissati dall’ordinanza rescindente in ordine alla documentazione da valutare
- violazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione alla ripartizione dell’onere probatorio sulla cessazione della legittimazione della madre
- violazione degli artt. 147,148,337-ter e 337-septies cod. civ. e omesso esame di fatti decisivi, con riferimento alla valutazione della convivenza e dell’autonomia lavorativa delle figlie
- violazione degli artt. 8 legge 898/1970 e 156 cod. civ., per la revoca del sequestro immobiliare e dell’ordine di pagamento diretto al datore di lavoro, senza considerare la debitoria accumulata da Tizio
- La decisione della Cassazione
- La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi, evidenziando anzitutto che il decreto impugnato si fonda su due rationes decidendi distinte e autonome, ciascuna singolarmente idonea a sorreggere la decisione:
- la mancata prova, da parte di Caia, che la casa materna costituisse ancora un punto di riferimento stabile per le figlie e che ella anticipasse le spese per il loro sostentamento
- il raggiungimento, da parte di entrambe le figlie, della piena autonomia economica.
Il primo motivo di ricorso, incentrato esclusivamente sulla seconda ragione (la presunta introduzione di una domanda nuova relativa all’autosufficienza economica), è stato giudicato inammissibile perché in contrasto con quanto già stabilito dalla stessa Cassazione con l’ordinanza rescindente: in tema di modifica delle condizioni di divorzio, in applicazione del principio rebus sic stantibus, possono essere proposte domande fondate su sopravvenienze fattuali nel corso del giudizio, purché sia rispettato il contraddittorio, senza che ciò integri una domanda nuova inammissibile.
