Tale è il principio sancito dalla Corte di cassazione, Sezione V penale, con la sentenza 10 luglio 2026, n. 28287
La Corte di cassazione, Sezione V penale, con la sentenza 10 luglio 2026, n. 28287, depositata il 24 luglio, si esprime sull’offensività del delitto di false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie previsto dall’art. 495 c.p., chiarendo che la rilevanza penale della condotta non deve essere valutata esclusivamente in relazione alla funzione identificativa del controllo svolto dal pubblico ufficiale, ma anche con riguardo a tutte le ulteriori finalità istituzionali che l’attività di verifica è chiamata a perseguire.
La pronuncia assume particolare interesse perché supera una lettura riduttiva dell’offesa, valorizzando la complessità delle funzioni esercitate dagli operatori di polizia durante un controllo su strada.
Il procedimento nasce dal comportamento di un automobilista che, fermato nel corso di un ordinario controllo, aveva dichiarato falsamente di appartenere alle forze dell’ordine e, in un secondo momento, aveva persino affermato di essere un appartenente ai servizi di intelligence. Lo scopo era evidente: ottenere un trattamento di favore, attenuare il rigore del controllo o indurre gli operanti a modificare le modalità dell’accertamento; risultato non raggiunto.
La difesa sosteneva l’assenza di offensività della condotta, evidenziando come il falso non avesse prodotto alcun effetto pratico.
La Corte nel respingere tale impostazione, affermava che l’offensività del reato non può essere parametrata al solo esito finale dell’attività di identificazione.
Il controllo eseguito dagli operatori di polizia, infatti, non è finalizzato esclusivamente ad accertare le generalità della persona fermata, ma costituisce uno strumento attraverso il quale vengono perseguite molteplici esigenze di interesse pubblico: la prevenzione e repressione dei reati; la sicurezza della circolazione stradale; la verifica delle condizioni di guida; l’accertamento della regolarità del veicolo; più in generale, la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Una falsa attribuzione di qualità personali idonea a influenzare il comportamento degli operanti incide dunque sull’intera funzione pubblica esercitata e non soltanto sulla corretta identificazione del soggetto.
Secondo la Cassazione, il bene giuridico protetto dall’art. 495 c.p. consiste nell’affidabilità delle dichiarazioni rese ai pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. Proprio perché il legislatore tutela il regolare svolgimento dell’attività amministrativa e di polizia, il reato si perfeziona nel momento in cui il soggetto fornisce informazioni false suscettibili di incidere sull’esercizio delle funzioni pubbliche, senza che sia necessario dimostrare un concreto depistaggio dell’attività di controllo o il successo dell’inganno.
La decisione valorizza il principio di offensività in una prospettiva sostanziale. L’idoneità lesiva della condotta deve essere apprezzata ex ante, ossia con riferimento alla capacità del falso di alterare o condizionare il corretto esercizio dei poteri pubblici nel momento in cui viene posto in essere. È pertanto irrilevante che gli operatori abbiano immediatamente scoperto la falsità o che l’accertamento si sia concluso positivamente. Diversamente opinando, la punibilità dipenderebbe dalla maggiore o minore capacità investigativa degli agenti, anziché dalla pericolosità intrinseca della condotta dell’autore.
Di particolare rilievo è il passaggio in cui la Suprema Corte evidenzia come la falsa attribuzione della qualità di appartenente alle forze dell’ordine o ai servizi di intelligence sia, per sua natura, idonea a incidere sulle modalità del controllo. Un simile comportamento mira, infatti, a creare un rapporto di indebita autorevolezza nei confronti degli operanti, sfruttando il prestigio dell’istituzione evocata per ottenere un trattamento differenziato o meno penetrante. Proprio questa potenziale alterazione dell’attività istituzionale rende la condotta offensiva del bene giuridico tutelato, anche quando il tentativo fallisca.
