Blog, diffamazione e stalking: il gestore risponde se lascia online i contenuti offensivi

E’ quanto deciso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 17 luglio 2026, n. 27079 (ud. 25 marzo 2026)

La vicenda sorge dalla condanna di un imputato ritenuto responsabile di una sistematica campagna denigratoria nei confronti della persona offesa attraverso numerosi articoli pubblicati su alcuni blog, successivamente rilanciati anche mediante i propri profili social.

I giudici di merito avevano ravvisato non solo il delitto di diffamazione aggravata, ma anche quello di atti persecutori, evidenziando come la reiterazione delle pubblicazioni avesse provocato nella vittima un perdurante stato d’ansia e una significativa modifica delle proprie abitudini di vita.

Nel ricorso per cassazione la difesa sosteneva, anzitutto, l’assenza di prove circa la paternità degli articoli diffamatori, lamentando che mancassero accertamenti tecnici sull’indirizzo IP o sul dispositivo utilizzato per la pubblicazione.

Contestava, inoltre, che il gestore del blog potesse essere gravato di un generale obbligo di controllo dei contenuti pubblicati da terzi, escludendo l’applicabilità dell’art. 57 c.p. ai siti internet. Infine, negava la configurabilità del delitto di atti persecutori, ritenendo che l’evento lesivo fosse riconducibile esclusivamente ad un precedente episodio di lesioni e non alla successiva attività diffamatoria.

La Suprema Corte rigetta integralmente il ricorso.

Quanto all’individuazione dell’autore delle pubblicazioni, osserva che l’accertamento tecnico dell’indirizzo IP non costituisce un presupposto indefettibile per l’affermazione della responsabilità. È sufficiente, infatti, che la riferibilità dei contenuti all’imputato emerga dalla convergenza di molteplici elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali la continuità tra il blog e il precedente periodico diretto dall’imputato, l’utilizzo del medesimo segno identificativo dell’associazione da lui presieduta, la condivisione degli articoli sui propri profili social e il collegamento tra le pubblicazioni e le vicende personali che coinvolgevano autore e persona offesa.

Di particolare interesse è il passaggio dedicato alla responsabilità del gestore del blog.

La Cassazione precisa che la condanna non si fonda sull’art. 57 c.p., norma riferita esclusivamente alla stampa periodica, ma sul concorso nel delitto di diffamazione.

Richiamando il proprio consolidato orientamento, afferma che il blogger risponde della diffamazione aggravata quando, una volta acquisita conoscenza dei contenuti offensivi pubblicati sul proprio sito, ometta di rimuoverli tempestivamente, poiché tale inerzia equivale ad una consapevole adesione al contenuto diffamatorio e ne consente l’ulteriore diffusione.

L’obbligo di rimozione, quindi, non deriva da una posizione di garanzia assimilabile a quella del direttore responsabile, ma dalla consapevole permanenza del contributo causale alla diffusione dell’offesa.

La Corte affronta poi il rapporto tra diffamazione e atti persecutori, ribadendo che i due delitti possono concorrere. La reiterata pubblicazione di articoli offensivi integra una pluralità di condotte idonee a costituire il requisito della serialità richiesto dall’art. 612-bis c.p., purché da esse derivino uno degli eventi tipici previsti dalla norma incriminatrice.

Nel caso concreto, i giudici di merito avevano accertato che la campagna diffamatoria, unitamente ad un precedente episodio di violenza, aveva determinato nella vittima un grave e perdurante stato d’ansia, inducendola persino a modificare le proprie abitudini quotidiane per evitare incontri con l’imputato. Tali accertamenti, sorretti da una motivazione logica e coerente, sono stati ritenuti insindacabili in sede di legittimità.

La pronuncia assume particolare rilievo perché conferma come, nell’attuale ecosistema digitale, la responsabilità penale non dipenda esclusivamente dall’autore materiale del contenuto diffamatorio, ma possa estendersi anche a chi, gestendo la piattaforma e avendo piena consapevolezza dell’offesa arrecata, scelga di mantenerla online, contribuendo così alla sua permanente diffusione.

Parallelamente, ribadisce che una campagna diffamatoria protratta nel tempo può assumere rilevanza anche quale condotta persecutoria, quando l’aggressione alla reputazione si traduca in un concreto e duraturo pregiudizio alla libertà morale della vittima.