Guida in stato di ebbrezza: la gastrite può influenzare il tasso alcolemico?

Il chiarimento fornito dalla Corte di Cassazione

La Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 20966/2026 ha affrontato il caso della rilevanza penale della gastrite quale indice sintomatico alternativo rispetto all’assunzione di bevande alcoliche. Secondo la Cassazione, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previsto dall’art. 186 del D.lgs. n. 285/1992. Tuttavia, in tale ipotesi il giudice ha l’obbligo di motivare sulla particolare significatività degli indici sintomatici ai fini della prova del superamento della soglia di rilevanza penale dello stato di ebbrezza. Questo è il principio di diritto che si ricava dalla pronuncia in esame.

Il caso trae origine dal ricorso per cassazione di un imputato che era stato condannato alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 1.000 di ammenda dal Tribunale di Pescara; decisione confermata in grado di appello dalla Corte d’Appello L’Aquila.

Nel caso di specie, l’imputato era stato fermato alla guida del proprio mezzo con un tasso alcolemico accertato parti a 0,92 g/l: tramite consulenza tecnica difensiva, in sede dibattimentale, era emerso che l’imputato soffrisse di gastrite e in presenza di tale patologia l’utilizzo dell’etilometro avrebbe restituito dati non attendibili.

Se per il Tribunale di Pescara non era stato dimostrato come la gastrite avesse potuto incidere sul tasso alcolemico tanto da alterarne il risultato finale, per la Corte d’Appello L’Aquila, invece, tale patologia avrebbe rappresentato una concausa dell’apparente innalzamento del livello di alcool nel sangue.

Al contrario per la difesa, entrambi i giudici hanno errato nel ritenere che la sola sintomatologia riscontrata fosse sufficiente a provare la sussistenza del reato, quando in realtà la possibilità per il giudice di avvalersi delle sole circostanze sintomatiche riferite dagli organi accertatori è da circoscrivere alla sola fattispecie meno grave prevista dalla lett. a) dell’art. 186 del D.lgs. n. 285/1992; entrambi i giudici hanno inoltre omesso di valutare la possibile riconducibilità degli indici sintomatici a cause alternative rispetto all’assunzione di bevande alcoliche.

Secondo la Cassazione il ricorso dell’imputato è fondato. Infatti, in sede dibattimentale era stata introdotta la prova scientifica a cura della difesa da cui era emerso che il disturbo gastrico poteva aver alterato la misurazione della presenza di alcool nell’aspirato e non anche, come sostenuto dalla Corte d’Appello, che aveva determinato un diverso assorbimento dell’alcool assunto. Inoltre, l’affermazione della Corte, secondo cui il disturbo diagnosticato era stato concausa rispetto all’innalzamento del livello di alcool ma non valeva ad escludere la penale responsabilità, non tiene conto che la fattispecie di reato di cui all’art. 186 del D.lgs. n. 285/1992 prevede una soglia di irrilevanza penale; posto che nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia ricompreso tra 0,50 g/l e 0,80 g/l la guida in stato di ebbrezza è punita solo in via amministrativa, la Corte d’Appello non ha spiegato in che senso l’incidenza del disturbo sul rilevamento del tasso valesse comunque ad integrare la fattispecie penale e non quella amministrativa.

Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, poiché nel reato di guida in stato di ebbrezza l’esame strumentale non costituisce prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste ai sensi dell’art. 186 del D.lgs. n. 285/1992. Tuttavia in tali ipotesi, il giudice ha l’obbligo di motivare sulla particolare significatività degli indici sintomatici ai fini della prova del superamento della soglia di rilevanza penale dello stato di ebbrezza (così, in senso conforme: Cass. pen., Sez. IV, 5 marzo 2019, n. 25835).

Per tutti questi motivi, la Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’Appello L’Aquila disponendo che nel nuovo giudizio venga approfondita la valutazione della prova in ordine al superamento del tasso alcolemico in base ai principi di diritto sopra esposti.