Con la sentenza n. 9570 del 14 aprile 2026, la seconda Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione fa il punto sull’argomento, stabilendo…..
Con sentenza n. 9570 del 14 aprile 2026, la seconda Sezione civile della Suprema Corte ha affermato che, in tema di condominio, l’installazione da parte del singolo condomino di un impianto di videosorveglianza all’interno della propria unità immobiliare è lecita solo se l’angolo di ripresa è limitato alle parti di proprietà esclusiva; qualora le telecamere inquadrino anche spazi comuni, il trattamento dei dati personali deve rispettare i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679, restando esclusa l’applicabilità dell’art. 1122-ter c.c., che riguarda gli impianti insistenti su parti comuni.
La pronuncia chiarisce quindi in modo netto la distinzione tra collocazione dell’impianto e ambito delle riprese. L’art. 1122-ter c.c. trova applicazione solo quando l’impianto incide materialmente sulle parti comuni; diversamente, se installato nella proprietà esclusiva, la questione si sposta sul terreno della protezione dei dati personali.
La Corte valorizza il quadro del GDPR, ribadendo che la videosorveglianza domestica è libera solo entro il perimetro della sfera privata. L’estensione delle riprese alle aree condominiali fa venir meno l’esenzione per uso personale e impone il rispetto dei principi di liceità e proporzionalità, con possibile illegittimità dell’impianto.
Di notevole rilievo anche l’apertura alla possibilità di riprese limitate di spazi comuni solo in presenza di concrete esigenze di sicurezza, purché rigorosamente necessarie e proporzionate. Si tratta tuttavia di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
La decisione si inserisce nell’ambito di un orientamento che tende a privilegiare la tutela della riservatezza condominiale, senza escludere un bilanciamento con esigenze di sicurezza, ma subordinandolo a criteri stringenti e verifiche puntuali.
