La pronuncia della Corte di Cassazione con la sentenza 25527/2026
La quarta Sezione penale della Cassazione, con sentenza pronunciata all’udienza del 9 giugno 2026 e depositata l’8 luglio 2026, n. 25527, ricostruisce con puntualità il complesso reticolo procedimentale che governa gli accertamenti sullo stato di ebbrezza e di alterazione da stupefacenti a carico del conducente coinvolto in un sinistro, chiarendo a quali condizioni il rifiuto di sottoporvisi assume rilevanza penale ai sensi degli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada.
Una conducente, la cui autovettura era uscita di strada finendo ruotata di novanta gradi in una cunetta, era stata trasportata al pronto soccorso e lì invitata a sottoporsi a prelievi ematici per la verifica del tasso alcolemico e dell’eventuale uso di sostanze.
Al suo rifiuto era seguita l’imputazione per i reati di cui agli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada.
Il Tribunale, all’esito del rito abbreviato, l’aveva però assolta per insussistenza del fatto, ritenendo non rispettata la scansione procedurale prevista dalla legge: secondo il giudice di merito, la donna «non necessitava di cure» — non presentando traumi né lesioni — ed era stata condotta in ospedale al solo scopo di essere sottoposta alle analisi richieste dalla Polizia municipale, sicché il rifiuto integrava una condotta atipica.
Contro la sentenza, inappellabile dal pubblico ministero, aveva proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello.
La Suprema Corte procede a una ricognizione sistematica della disciplina.
In caso di incidente stradale, l’accertamento sullo stato di alterazione da alcol o da stupefacenti deve comunque essere disposto: non è necessario acquisire «elementi utili» a motivarne l’obbligo, né che gli operanti abbiano «altrimenti ragionevole motivo di ritenere» che il conducente si fosse posto alla guida in stato di alterazione, poiché il presupposto legittimante è indicato dal legislatore ed è rappresentato dal solo verificarsi del sinistro.
La pronuncia valorizza, però, una differenza cruciale tra la disciplina dell’ebbrezza e quella dell’alterazione da droghe.
Per l’accertamento del tasso alcolemico, l’art. 186, comma 4, consente agli organi di polizia di accompagnare il conducente «presso il più vicino ufficio o comando», ma non presso una struttura sanitaria: solo se il conducente, coinvolto in un incidente, sia altresì sottoposto a cure mediche, l’art. 186, comma 5, permette alla polizia di richiedere alla struttura sanitaria l’esecuzione dell’esame.
