Atti sessuali a distanza con minorenne: interviene la Cassazione

Rilevante intervento della terza Sezione penale della Corte di cassazione in tema di delitti a sfondo sessuale in ambito digitale

Con la sentenza 8 maggio 2026, n. 16564 (ud. 19 novembre 2025) la Suprema Corte ha affermato che integra il reato di atti sessuali con minorenne (art. 609‑quater c.p.) la condotta di chi, anche a distanza e mediante strumenti telematici, induca un minore infraquattordicenne a compiere atti di autoerotismo su sé stesso e a riprodurli in immagini, purché sussista un nesso causale tra le sollecitazioni dell’agente e la condotta del minore, senza necessità di contestualità temporale né di verifica di una effettiva forza inducente.

La sentenza affronta quindi alcuni profili centrali nella materia predetta.

1. Atti sessuali con minorenne “a distanza”

La Corte afferma in modo chiaro che il reato ex art. 609‑quater c.p. può essere realizzato anche senza contatto fisico, tramite comunicazioni telematiche (chat, messaggi, ecc.).

Ciò che rileva è il mero nesso causale tra la condotta dell’adulto e l’autoerotismo del minore.

Non rilevano la contemporaneità tra richiesta e atto, né una costrizione o induzione intensa (come nella violenza sessuale).

Viene quindi valorizzata una nozione “ampliata” di interferenza nella sfera sessuale del minore, coerente con i rischi delle interazioni online.

2. Autoproduzione del materiale e “utilizzazione” del minore

La Corte chiarisce che anche se le immagini sono autoprodotte dal minore, esse integrano comunque pedopornografia quando il minore agisce perché sollecitato dall’adulto. In tal caso il minore è comunque “utilizzato”, poiché non agisce come soggetto pienamente libero ma come oggetto dell’altrui condotta.

3. Cessione di materiale pedopornografico

Sul versante dell’art. 600‑ter, comma 4 c.p., la Corte adotta una lettura molto rigorosa, secondo la quale è sufficiente qualsiasi trasmissione a terzi; è irrilevante la finalità (anche se l’intento dichiarato è “protettivo”).