La Cassazione riconosce la sostanza dei legami oltre i rigidi schemi formali. Criteri di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione” per i congiunti al di fuori della famiglia nucleare.
Il caso
La vicenda trae origine da un sinistro stradale mortale e dalla conseguente richiesta risarcitoria avanzata dai suoi familiari, compresa la suocera P.A. In primo grado il Tribunale riconosce un concorso di colpa del 10% alla vittima e liquida i danni ai familiari. In Appello sono rideterminati gli importi risarcitori ma viene rigettata la domanda della suocera.
In Cassazione, per quanto qui di interesse, parte ricorrente censura la sentenza impugnata ritenendo che la corte territoriale abbia erroneamente disatteso la domanda risarcitoria proposta dalla suocera, senza tener conto della convivenza tra la stessa e la vittima del sinistro stradale, elemento tale da rendere presunta la sussistenza di un reale e concreto rapporto affettivo tra le parti.
I principi affermati dalla Suprema Corte.
Nell’affermare l’infondatezza del motivo, la Cassazione afferma tuttavia i principi fondamentali con riferimento ai presupposti per il risarcimento del danno tra persone non appartenenti al medesimo nucleo familiare in senso stretto. La Corte chiarisce che in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ‘da uccisione’ proposta iure proprio dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare l’effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta (ad esempio) dal nipote per la perdita del nonno.
Affermando che la convivenza non costituisce il “connotato minimo di esistenza” del rapporto affettivo tra congiunti estranei alla famiglia nucleare, la Cassazione evidenzia che l’assenza di convivenza non preclude automaticamente il riconoscimento del danno, perché la coabitazione non rappresenta il requisito minimo indispensabile per l’esistenza del diritto. Il concetto si articola su due livelli distinti.
1)-Il presupposto fondamentale per il diritto al risarcimento: per i congiunti estranei alla famiglia nucleare, questo connotato minimo è rappresentato dall’esistenza di “rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà” con il familiare defunto, non dalla convivenza.
2)-L’elemento probatorio: la convivenza rientra in questo secondo livello, costituendo un elemento probatorio utile ma non indispensabile. Del resto possono configurarsi convivenze non fondate su vincoli affettivi, ma determinate da necessità economiche o altro e – al contrario – non convivenze determinate da esigenze di studio o di lavoro, dalle quali non per questo può desumersi carenza di rapporti affettivi o di relazioni.
In conclusione.
La pronuncia si inserisce in un orientamento consolidato che, pur mantenendo ferma la necessità di una prova rigorosa per i congiunti estranei alla famiglia nucleare, riconosce la possibilità di tutela risarcitoria anche per rapporti affettivi qualificati che si sviluppino al di fuori del nucleo familiare ristretto. La chiave di volta rimane la dimostrazione dell’esistenza di “rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà”, che costituisce il vero discrimine per l’accesso alla tutela risarcitoria, in linea con una concezione costituzionalmente orientata della famiglia come formazione sociale dove si svolge la personalità umana.
