E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 28 ottobre 2024, n. 39548) che ha recepito gli insegnamenti provenienti sia dalla Corte di giustizia della UE sia dalla nostra Corte costituzionale
Il principio di diritto
Con una recente sentenza la Corte di cassazione ha recepito gli insegnamenti provenienti sia dalla Corte di giustizia della UE sia dalla nostra Corte costituzionale.
È sicuramente un buon segno che conferma la sensibilità del nostro supremo organo giurisdizionale verso i diritti e le libertà fondamentali, presidiati sia a livello interno, sia a livello europeo.
La Corte di cassazione ha infatti affermato un nuovo principio di diritto, secondo cui «In tema di mezzi di prova, i messaggi di posta elettronica, i messaggi WhatsApp e gli SMS conservati nella memoria di un dispositivo elettronico conservano la natura di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo o per altra causa, essi non abbiano perso ogni carattere di attualità, in rapporto all’interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento “storico”, sicché – fino a quel momento – la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall’art. 254 c.p.p. per il sequestro della corrispondenza».
È così superato il precedente indirizzo giurisprudenziale, secondo cui secondo cui i messaggi WhatsApp, i messaggi di posta elettronica e la messagistica istantanea erano considerarsi alla stregua di documenti (Cass. pen., Sez. VI, 16/3/2022, n. 22417, Rv. 283319 – 01)
I richiami alla Corte costituzionale e alla Corte Giust. UE
Nel motivare la sua decisione la Corte di legittimità ha richiamato il dictum della Consulta, che con la sentenza 22/6/2023, n. 170, aveva riconosciuto che, nel caso di acquisizione dei messaggi custoditi nella memoria di un telefono cellulare, non può parlarsi di intercettazione, mancando i requisiti della comunicazione in corso di svolgimento e della clandestinità della captazione, ma essi rientrano senz’altro nel genus “corrispondenza”, che comprende ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) e che prescinde dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della trasmissione del pensiero.
Trattandosi di “corrispondenza” essa è tutelata dalle garanzie apprestate dall’art.15 della Costituzione – che assicura a tutti i consociati la libertà e la segretezza della «corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione», e in particolare «a ogni strumento che l’evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini educativi, compresi quelli elettronici e informatici», consentendone la limitazione «soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria» (riserva di giurisdizione) e «con le garanzie stabilite dalla legge» (riserva di legge) .
La Consulta riconduce quindi alla nozione di “corrispondenza” sia la posta elettronica, sia i messaggi WhatsApp e più in generale la messaggistica istantanea, che – quindi – rientrano nella sfera di protezione dell’art. 15 della Costituzione, «apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi». Peraltro, anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha riportato sotto la tutela dell’art. 8 Conv. E.D.U. sia i messaggi di posta elettronica (CEDU, Grande Camera, 5/9/2017, B. c. Romania; CEDU, Sez. IV, 3/4/2007, C. c. Regno Unito), sia gli S.M.S. (CEDU, Sez. V, 17/12/2020, S. c. Norvegia), sia la messaggistica istantanea inviata e ricevuta tramite Internet (CEDU, Grande Camera, 5/9/2017, B., cit.).
Ma la pronuncia in esame richiama pure una recentissima sentenza della Grande Camera della Corte di giustizia dell’Unione europea che si è interessata della segretezza dei messaggi contenuti in un telefono cellulare, affermando la necessità dell’autorizzazione del giudice o di un’autorità amministrativa indipendente per accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare, nonché l’altrettanto indispensabilità dell’informazione alla persona interessata del tentativo di accedere a tali dati. Infatti la Corte Giust. UE ha affermato che l’art. 4, par. 1, lett. c), della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, e alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, letto alla luce degli artt. 7 e 8, nonché dell’art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non si oppone a una normativa nazionale che concede alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare, a fini di prevenzione, accertamento, rilevazione e perseguimento di reati in generale, a condizione che tale normativa: definisca in modo sufficientemente preciso la natura o le categorie di reati interessati, garantisca il rispetto del principio di proporzionalità, e subordini l’esercizio di tale possibilità, salvo casi di emergenza debitamente giustificati, a un controllo preventivo di un giudice o di un’entità amministrativa indipendente.
Inoltre, gli art. 13 e 54 della Direttiva 2016/680, letti alla luce dell’art. 47 e dell’art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che si oppongono a una normativa nazionale che autorizza le autorità competenti a tentare di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare senza informare la persona interessata, nell’ambito delle procedure nazionali applicabili, dei motivi su cui si basa l’autorizzazione di accesso a tali dati, rilasciata da un giudice o da un’entità amministrativa indipendente, dal momento in cui la comunicazione di tali informazioni non sia più idonea a compromettere i compiti affidati a tali autorità ai sensi di tale direttiva (CGUE, Grande Camera, 4/10/2024, Tribunale amministrativo regionale del Tirolo (Austria) c.Bezirkshauptmannschaft Landeck, causa C-548/21).
Considerazioni conclusive
La decisione portata dalla sentenza in commento è sicuramente conforme sia all’art. 15 Cost. sia alla menzionata Direttiva (UE) 2016/680. Non è invece in linea con il nostro codice di procedura penale. Infatti, è corretto che i messaggi custoditi nel telefono cellulare siano considerati “corrispondenza” e non “documenti” e quindi occorra un provvedimento del giudice per acquisirli, in ossequio alla riserva di giurisdizione. Ma l’art. 15 Cost. impone il rispetto anche della riserva di legge e finora il nostro codice prevede, all’art. 254 c.p.p., il sequestro di corrispondenza “presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni”, mentre manca una disposizione che preveda il sequestro di corrispondenza presso il privato, utente, sia indagato sia estraneo alle indagini. Una lacuna che il nostro legislatore deve colmare al più presto.
