Il certificato del medico privato che constata un aggravamento della malattia susseguente alle lesioni subite ha validità processuale anche se non è stato accompagnato da esami strumentali diagnostici.
Con la sentenza n. 6857/2026 la Cassazione penale ha respinto il motivo di ricorso con cui l’imputato di atti persecutori (stalking) aggravato dal reato di lesioni personali contro la vittima che contestava la diagnosi di malattia più grave accertata da un medico privato successivamente all’accertamento del medico del Servizio sanitario nazionale.
La Cassazione afferma che è valida la prognosi più grave – che aumenta il numero dei giorni del decorso della malattia verso la guarigione – certificata da un medico privato senza espletare un nuovo accertamento strumentale sulla vittima. La certificazione successiva al primo certificato rilasciato in ambito Ssn non è in sé priva di minor rilievo solo perché proveniente dal privato.
Il ricorso
In effetti, il ricorrente aveva denunciato in sede di legittimità il vizio di motivazione della sentenza impugnata rispetto ai motivi prospettati con l’atto di appello. In particolare, in ordine alla durata della malattia della vittima, confermata in quarantotto giorni come da ultima certificazione medica. Riteneva l’imputato che i giudici di appello non avessero fornito le dovute motivate risposte ai rilievi difensivi secondo cui i certificati medici successivi al primo, rilasciati da una struttura privata senza lo svolgimento di «esami strumentali diagnostici», si sarebbero limitati a confermare quanto già esposto nel primo certificato senza dar conto specifico dell’ulteriore aggravamento. Lasciando quindi ingiustificata la prognosi del numero di giorni di malattia. Al centro della contestazione della prognosi fatta in ambito privato c’è l’assenza di risultati derivati da esami strumentali in appoggio all’osservazione clinica da parte del medico privato.
La risposta della Cassazione
Il motivo è stato respinto dalla Suprema Corte perché ritenuto oltre che generico anche manifestamente infondato. La decisione ha richiamato precedenti della giurisprudenza di legittimità per affermare in primis che la responsabilità per il delitto di lesioni personali può essere fondata anche sulla valorizzazione di un certificato medico «frutto di un accertamento tecnico diretto e non di mera riproduzione del narrato della persona offesa», ma ha poi precisato che è irrilevante la provenienza da un medico privato dei certificati successivi al primo, in mancanza di esami strumentali.
In conclusione, dice la Cassazione, non è possibile ex se attribuire minore capacità rappresentativa a una certificazione medica resa al di fuori del servizio sanitario nazionale e senza esami strumentali, che non sempre occorrono per formulare una prognosi.
