Si può contestare la guida in stato di ebbrezza anche ai conducenti di monopattini?

La Corte di Cassazione ha chiarito che le disposizioni riguardanti la guida in stato di ebbrezza si estendono anche ai conducenti dei monopattini.

La vicenda

La Corte d’appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e 2-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 il conducente di un monopattino elettrico che guidava in stato di ebbrezza, in conseguenza dell’assunzione di bevande alcoliche e di avere provocato un incidente stradale.

La sentenza però veniva impugnata in Corte Cassazione, dove il conducente tramite il proprio difensore aveva rappresentato che non sussistano i presupposti per ritenere integrato il reato di cui all’art. 186 cod. strada, non potendo ritenersi che il monopattino rientri nella categoria dei veicoli: l’estensione dell’applicazione dell’art. 186 cod. strada alla categoria dei monopattini – specie quello utilizzato dall’imputato, destinato ad un impiego ludico – comporterebbe una evidente violazione dell’art. 14 delle preleggi, che vieta l’applicazione analogica delle norme penali.

Per la Corte il ricorso è infondato, sulla base dei seguenti rilievi:

a) i monopattini sono equiparati ai velocipedi e la loro circolazione è regolata dalle norme del codice della strada, che disciplina la circolazione sulle strade di veicoli e pedoni (art. 1 cod. strada). b) nella nozione di veicolo (art. 46, comma 1, cod. strada) rientrano tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo; sono considerati veicoli i velocipedi (art. 47 cod. strada), a cui la legge ha espressamente equiparato i monopattini base alla previsione di cui all’art. 1, comma 75-quinquies, l. 160/2019;

b) di conseguenza, si estendono ai conducenti dei monopattini le disposizioni riguardanti la guida in stato di ebbrezza;

c) nel caso di specie, i giudici del merito, ponendo in evidenza l’equiparazione ex lege dei monopattini ai velocipedi hanno correttamente applicato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale.

Cassazione Penale Sez. IV Sentenza 37391/2025