Il reato di stalking: quando è illegittimo l’ammonimento del Questore

Il Questore ha il dovere di valutare i concreti elementi addotti dall’interessato a proprio discarico

Il Consiglio di Stato, in tema di sanzionabilità degli atti persecutori, ai sensi dell’art. 612-bis C.P., ha dichiarato illegittimo il provvedimento di ammonimento emesso ai sensi dell’art.8 del D.L.23/2/2009, n. 11 («Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori»), convertito, con modificazioni, con la Legge n.38/2009, laddove il Questore abbia omesso di valutare i concreti elementi addotti dall’interessato a proprio discarico.

In base alla Legge citata, l’ammonimento riguarda la condotta di chi commette atti persecutori, disciplinati dall’art. 612-bis del codice penale.

La persona offesa può richiedere al Questore di ammonire l’autore della condotta, il quale, dopo aver raccolto informazioni, può ammonire oralmente il soggetto e adottare provvedimenti riguardo le armi e munizioni.

La rilevante decisione è scaturita da una sentenza del T.A.R. Sardegna, con cui era stato respinto il ricorso proposto dall’appellante contro l’ammonimento del Questore di Cagliari, del 9/5/2017, su istanza della convivente more uxorio che, allontanatasi dalla casa coniugale pochi mesi dopo la nascita del figlio nel corso del rapporto, denunziava di essere divenuta destinataria di un comportamento intimidatorio da parte dell’ex compagno, odierno appellante.

Parallelamente alla vicenda amministrativa, veniva celebrato a carico del suddetto anche il processo penale per l’accusa di stalking, conclusosi nel 2022 con una sentenza assolutoria del prevenuto.

Tale sentenza, pur avendo escluso nel suo comportamento gli estremi del reato, aveva, tuttavia, rilevato un alto tasso di conflittualità della coppia causata dalla ostinazione dell’imputato a non voler interrompere la relazione con la denunziante.

All’esito negativo del giudizio svoltosi dinanzi al TAR Sardegna, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto dall’appellante avverso il rigetto delle doglianze espresse dinanzi al Giudice di prima istanza per le motivazioni che si riportano in sintesi.

A sostegno dell’impugnazione proposta, l’appellante ha dedotto, in primo luogo, l’erroneità della sentenza impugnata, per violazione degli artt.6 e 8 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, preordinati a garantire la partecipazione al procedimento dell’interessato, essendo precluso al Questore l’adozione di un decreto di ammonimento sulla base della sola prospettazione dell’ex convivente e istante della applicazione della misura.

Inoltre, l’appellante ha riproposto i tre motivi articolati in primo grado e disattesi dal Tar, costituiti dall’assoluta carenza di motivazione del provvedimento in questione, dalla mancanza di un’adeguata istruttoria e dall’erronea valutazione dei necessari presupposti per l’adozione dello stesso.

Secondo il Consiglio di Stato, le censure prospettate con l’impugnazione e relative al difetto di motivazione ed alla mancata valutazione degli elementi addotti dal ricorrente, vanno invece accolte atteso che “non è dato evincersi dal provvedimento in questione la considerazione da parte dell’Amministrazione intimata degli elementi addotti dall’interessato a proprio discarico”.

Il TAR, per contro, aveva respinto tali censure, essenzialmente, sulla scorta di due argomenti:

a)-L’inconfigurabilità a carico dell’Amministrazione procedente dell’onere di controdedurre minuziosamente ai rilievi dell’interessato;

b)-la diversità dei presupposti sui quali si fondano, rispettivamente, l’accertamento in sede penale, teso a verificare la sussistenza del comportamento tenuto in concreto nella fattispecie astratta di reato, ai fini dell’accertamento di eventuali responsabilità e il giudizio prognostico di pericolosità espresso dal Questore ex ante, con la diversa finalità di prevenzione del reato.

Sulla base di tali considerazioni, supportate dalla giurisprudenza invocata dalla difesa erariale, il TAR aveva ritenuto il provvedimento di ammonimento, divenuto oggetto di gravame, sorretto da sufficienti elementi indiziari.

Orbene, secondo il Consiglio di Stato, se è vero che il giudizio prognostico di pericolosità non debba fondarsi su prove certe e che l’Amministrazione non possa essere gravata dell’onere di controdedurre minuziosamente ai rilievi dell’interessato, ”l’attenuazione dell’obbligo di motivazione non può spingersi fino ad esonerare l’Amministrazione stessa dalla considerazione dei concreti elementi introdotti dall’interessato stesso nella dialettica procedimentale e dall’esplicitazione delle ragioni della loro supposta ininfluenza, senza vanificare la finalità di composizione preventiva di possibili conflitti posta a base delle disposizioni che regolano la partecipazione del destinatario del provvedimento”.

A maggior ragione tale principio trova applicazione nella fattispecie, atteso che si tratta di misure che interferiscono con le libertà fondamentali dell’individuo, coperte da garanzia costituzionale.

Pertanto, nel caso esaminato dai Giudici d’Appello, non è in discussione la completezza dell’istruttoria, bensì l’accuratezza della valutazione amministrativa delle risultanze dell’istruttoria stessa, stante il tenore scarno del provvedimento impugnato e tanto meno possono ritenersi dirimenti le relazioni fornite dalla stessa Questura.

Per le ragioni di cui innanzi, l’appello è stato accolto nei sensi e limiti dello stesso, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti.

Sin qui la decisione assunta dal Consiglio destinata ad avere un seguito in altri provvedimenti similari che mettano in discussione l’istruttoria carente del provvedimento di ammonimento emanato a tutela delle Vittime del sesso debole.

Sent. Cons. di Stato n.7156/2025