Il reato di violenza sessuale può essere configurato anche in assenza di contatto fisico tra l’agente e la vittima?
La Cassazione Penale (sezione terza n. 5688 depositata il 12.02.2025) ribadisce il principio per il quale il reato di violenza sessuale può essere configurato anche in assenza di contatto fisico tra l’agente e la vittima.
Il caso
La vicenda prende spunto da un caso in cui un uomo veniva accusato di violenza sessuale per aver costretto, a distanza, una donna a realizzare un video di autoerotismo e ad inviarglielo.
La difesa
Il difensore aveva proposto ricorso per Cassazione deducendo vari motivi tra i quali il vizio della violazione di legge per avere i Giudici di Merito ritenuto sussistere l’ipotesi della consumazione del reato di violenza sessuale, sebbene non vi fossero stati contatti fisici di alcun genere tra l’agente e la vittima.
La Difesa invocava l’interpretazione giurisprudenziale più restrittiva che la Corte Suprema avrebbe in precedenza adottato (Cassazione 15464/2004) per la quale il reato di violenza sessuale non potesse sussistere senza atti materiali di congiunzione carnale o di libidine, nonché deduceva la mancanza di interazione diretta tra la condotta del reo e quella della parte offesa in quanto, quest’ultima, aveva realizzato il video senza la presenza dell’imputato ed in un momento successivo alla richiesta.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte ha correttamente osservato di non avere mai affermato l’indicato principio nemmeno nella sentenza n. 15464/2004, chiamata peraltro a risolvere questioni diverse, la quale, per la parte di interesse, aveva invece già a suo tempo precisato che per la configurabilità del reato di violenza sessuale fosse sufficiente anche il coinvolgimento della “sola corporeità” del soggetto passivo.
Pertanto, nella sentenza in allegato, ha espresso il principio secondo cui “Il reato di violenza sessuale può configurarsi indipendentemente da un contatto fisico tra l’agente e la vittima allorquando venga lesa la capacità di autodeterminazione di quest’ultima per essere stata costretta, mediante violenza o minaccia (609 bis,1° comma), ovvero indotta (609 bis,2° comma) alla profanazione della sua sfera sessuale. Ricorrono in tal caso inequivocabilmente tutti gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa, ivi compresa la sussistenza dell’atto sessuale per la configurabilità del qualenon è affatto richiesto il collegamento fisico tra i due protagonisti, essendo sufficiente il coinvolgimento corporeo del soggetto passivo, il quale deve essere, secondo l’espressa formulazione della norma, costretto o indotto a compierli o a subirli per soddisfare, indipendentemente dalla zona corporea attinta e dalla realizzazione della finalità di appagamento dei propri istinti libidinosi da parte dell’agente, le richieste di quest’ultimo.”
