Violenza di genere: il divieto di avvicinamento include anche l’obbligo di evitare ogni contatto

La misura cautelare personale del divieto di avvicinamento

L’articolo 282-ter cpp “Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”, Inserito dal dl n. 11/2009 (conv. In l. n. 38/2009) e modificato dalla l. 69/2019 (Codice Rosso), dispone che: “– 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa anche disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’art. 275bis.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni”.

La suddetta disposizione contempla tra le misure cautelari personali coercitive: il “Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”.

Il caso

Il protagonista della vicenda in esame veniva raggiunto dalla misura restrittiva ex art. 282 ter cpp “Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”, successivamente annullata dal Tribunale del Riesame.

Il ricorrente difatti otteneva dal tribunale ‘in veste di riesame’ l’annullamento dell’ordinanza che applicava la misura in questione poiché, come motivato dai Giudici “non erano ravvisabili i gravi indizi di reità a carico del ricorrente” visto che la vittima – tutelata dalla norma de qua – si era recata spontaneamente presso l’abitazione del soggetto cui era imposta la misura coercitiva, e vi era, tra l’altro, restata per qualche giorno ininterrottamente, pernottandovi.

Di conseguenza, secondo l’interpretazione del Tribunale del Riesame ex art. 309 c.p.p., non era giustificata la prescrizione di mantenere una distanza di almeno 500 m “anche in caso di incontro occasionale e del divieto di comunicare con qualsiasi mezzo”.

Il Tribunale del riesame infatti, basava l’annullamento del provvedimento proprio sul comportamento della parte lesa, che si era avvicinata spontaneamente al soggetto in capo al quale era pendente la misura cautelare. Sostanzialmente, il fatto che fosse stata la stessa parte lesa ad avvicinarsi al soggetto ‘interessato’ veniva considerato dai Giudici del riesame come un indice di non necessarietà della misura stessa, misura ritenuta pertanto non opportuna al caso concreto, in disamina.

Il ricorso

Il Pubblico Ministero ricorre avverso tale decisione e fa notare alla Cassazione che l’indagato non aveva ottemperato alla misura in maniera completa, anche se non aveva cercato l’incontro con la ragazza del caso de quo, non lo aveva però nemmeno evitato fermamente “omettendo di adottare comportamenti scarsamente onerosi e quindi esigibili, come quello di richiedere l’intervento delle forze dell’ordine”.

La decisione della Cassazione

Con la Sentenza del 6 febbraio 2025, (ud. 15 gennaio 2025) la S.C. nell’accogliere quindi le doglianze del P.M. continua quindi sull’ onda della già tracciata giurisprudenza richiamando inevitabilmente la decisione delle Sezioni Unite (n. 39005 del 29/04/2021, Rv. 2819570), secondo cui: “la disposizione dell’art. 282ter c.p.p., completando il sistema di tutela adottato dall’art. 282bis c.p.p. […]la persona offesa deve potersi muovere liberamente con tranquillità con la certezza che il soggetto che minaccia la sua libertà fisica o morale si tenga a distanza, essendo obbligato all’ allontanamento anche in caso fortuito”; ma anche la decisione della Corte Costituzionale (chiamata in ballo sulla questione di legittimità costituzionale delle misure cautelari di cui agli art. 282bis e 282 ter c.p.p., in “potenziale’ contrasto con l’art. 13 della Cost. per la sensibile compressione delle libertà di movimento e dei diritti dell’indagato) che con la sent. n. 178 del 2024 nel disattendere la questione di legittimità sottopostale “ha ritenuto che il legislatore abbia operato un congruo bilanciamento tra le libertà di movimento dell’indagato e la esigenza di tutelare la incolumità fisica e psicologica della persona minacciata”.

L’aspetto psicologico della vittima di violenza deve sempre essere considerato, non può essere mai sottostimato.

Mai può o deve esserci una lettura superficiale nei casi di violenza di genere o domestica: “la incolumità fisica e psicologica della vittima vulnerabile, la cui tutela rappresenta l’obiettivo primario del legislatore nazionale e sovranazionale” deve sempre prevalere anche sulla libertà dell’indagato.

“La volontà della vittima non può avere efficacia scriminante e/o esimente né portata ‘liberatoria’ dagli obblighi”, “occorrendo sempre effettuare una corretta valutazione e gestione dei rischi di letalità, di gravità della situazione, di reiterazione dei comportamenti violenti in un’ottica di prioritaria sicurezza della vittima” (Sent. Sez 6, n. 46797 del 18/10/2023, T. Rv. 285542).

Il divieto ex art. 282ter c.p.p. quindi va interpretato di converso anche come obbligo di allontanarsi pure contro la volontà della parte lesa, in quanto è sempre ‘prioritaria la sicurezza della vittima’.