La Cassazione si pronuncia sulla “violenza economica”, richiama la Convenzione di Istanbul e la Direttiva UE 2012/29 a tutela dell'”indipendenza economica” all’interno del nucleo familiare
Il caso in esame riguarda il delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., con l’aggravante speciale prevista al secondo comma dell’articolo in disamina, in quanto tali episodi, protrattisi per quasi vent’anni, erano avvenuti in presenza di minori, figli della coppia in oggetto.
Il ricorrente, marito della parte lesa, respinge le accuse, impugnando la sentenza della Corte Territoriale (coerente con la sentenza di I grado), articolando le doglianze del ricorso in più punti, imponendo così agli Ermellini di ripetersi, e quindi di richiamare la già affermata giurisprudenza di legittimità, che sui temi sollevati dal ricorrente era intervenuta abbondantemente tracciando la linea interpretativa della ratio della norma di riferimento: l’art. 572 c.p. ‘Maltrattamenti contro familiari e conviventi’.
Il concetto di violenza
La VI sez. penale della Corte di Cassazione con la sentenza 1268/2025 si sofferma però sul ‘concetto di violenza’, offrendo un’ampia panoramica in merito al significato da attribuire alla nozione, tenendo conto di ‘tutti gli ambiti personali’, di tutti gli aspetti su cui può incidere la stessa.
Linea difensiva che tentava infatti di porre in contraddizione le dichiarazioni accusatrici della persona offesa, attraverso la goffa giustificazione della spontanea rinuncia di quest’ultima ad un’indipendenza economica al fine di occuparsi esclusivamente dell’accudimento dei figli. Una linea, peraltro, definita “superficiale” dalla S.C., che in modo grossolano voleva dimostrare “l’assenza di volontà vessatoria del marito e di assoggettamento della moglie in quanto costei era libera nella gestione finanziaria ed economica, propria e dei figli, essendo emersi solo dei litigi familiari“.
Il ricorrente in realtà – attraverso le argomentazioni a sua discolpa – spostava “l’asse d’imputazione”, mimetizzando, dissimulando e minimizzando il proprio comportamento abituale (protrattosi, come anticipato, per un arco temporale di quasi vent’anni), ribaltando l’intero contesto vessatorio, sostenendo che le “condotte controllanti” a lui attribuite, erano il prodotto, dei sospetti che la moglie avesse un’altra relazione, e pertanto da giustificare.
Dall’esame del quadro probatorio emergeva invece tutt’altro scenario: dalla ricostruzione dei fatti acclarati dal tribunale, e poi confermati anche dalla Corte d’Appello risultava infatti in modo chiaro ed inequivocabile che il marito era contrario al desiderio della moglie di avere un lavoro che le permettesse un’autonomia economica, per non dipendere dal marito.
Venivano quindi comprovate le “condotte violente, sessualmente umilianti, minatorie, controllanti e denigratorie agli occhi dei figli”: episodi aggressivi, violenti, vessatori che la moglie aveva ripetutamente subito (anche dopo la separazione). Ed inoltre veniva acclarato l’ostruzionismo messo in campo dal reo in occasione di un’occupazione lavorativa che la moglie stessa aveva ottenuto. Occupazione che però aveva dovuto lasciare in seguito ai comportamenti violenti (telefonate, minacce, pedinamenti) del marito anche durante l’orario di lavoro.
Condotte violente, intimidatorie che assoggettavano la volontà della vittima al volere del marito.
Sempre nelle “sedi di merito” emergeva che la parte lesa era stata impiegata invece – a tempo pieno – nell’attività del marito senza aver avuto né retribuzione economica né contributiva.
In relazione alle ripetute condotte basate anche sul “ricatto economico” quale punto di forza di controllo dell’imputato nei confronti della moglie, la S.C con la sentenza de qua, così si esprime: “ostacolava l’emancipazione economica della moglie, negandole di intraprendere percorsi formativi e di trovare un’occupazione lavorativa, dietro l’argomento che fosse meglio che ella rimanesse in casa con i figli, salvo utilizzarla a pieno regime come contabile della sua azienda per un lungo periodo di tempo, senza versarle lo stipendio, né corrisponderle utili”.
La violenza non va intesa soltanto come esternalizzazione, materializzazione della forza fisica, ma nel ‘concetto di violenza’ va ricompreso anche l’aspetto psicologico ed economico.
La S.C. ribadisce che “impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente costituisce una circostanza tale da integrare una forma di ‘violenza economica’ riconducibile alla fattispecie incriminatrice in esame, quando i correlati comportamenti vessatori siano suscettibili di provocarne un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche ed organizzative assunte in seno alla famiglia, in quanto non pienamente condivise da entrambi i coniugi, ma unilateralmente imposte, costituiscono il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica” (cfr. sez. 6, n.43960 del 29/09/2015, non mass.).
La Convenzione di Istanbul e la direttiva UE 2012/29
La S.C a supporto di quanto esposto nel rigettare il ricorso, per maggiore zelo richiama e si appella anche alla Convenzione di Istanbul e alla direttiva UE 2012/29, al fine di esplicare ulteriormente il concetto di “violenza economica”.
La Cassazione si affida infatti all’art. 3, lett. a) della Convenzione di Istanbul, per definire il concetto di violenza di genere, che stabilisce che: “con l’espressione ‘violenza nei confronti delle donne’ si intende disegnare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”.
L’importanza dell’emancipazione economica
Con la sentenza in commento la giurisprudenza non arretra, resta salda nell’evidenziare l’importanza dell’emancipazione economica all’interno e per l’equilibrio del nucleo familiare.
L’aspetto economico non può essere disancorato dal concetto di libertà e dignità personale, essendo parte integrante dell’integrità psico-fisica di ogni individuo.
Il soggetto passivo nel delitto ex art. 572 c.p. può essere leso nella propria integrità psico-fisica anche attraverso “l’esca economica”, che ha la capacità di rendere la vittima ricattabile, dipendente e sottomessa, come specifica la S.C., al “potere asimmetrico”: un potere basato su uno squilibrio dei ruoli, in cui il soggetto attivo si serve anche e soprattutto della debolezza economica della vittima per farla soccombere e assoggettarla al proprio controllo.
