Quali sono le cause di revoca di una donazione immobiliare per ingratitudine se il beneficiario non rispetta il vincolo di assistere il donante?
Una persona riceve in donazione una casa. Come spesso succede in questi casi, nell’atto di donazione è previsto l’obbligo per il beneficiario di prendersi cura del donante fino alla sua morte. In seguito, però, le due persone litigano e si allontanano. Così il donatario si disinteressa del donante e non lo assiste più, venendo meno al suo impegno. È possibile a quel punto revocare la donazione per ingratitudine? Si può perdere una casa donata se non ci si cura il donante?
Revoca donazione per ingratitudine
In base all’articolo 801 del Codice civile, la revocazione della donazione per ingratitudine può essere proposta quando il donatario ha posto in essere uno dei seguenti comportamenti:
- ha commesso uno dei gravi fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo 463 cod. civ. (si tratta, per lo più, di reati particolarmente violenti come, ad esempio, l’omicidio volontario del donante o del suo coniuge);
- si è reso colpevole di “ingiuria grave” verso il donante, intesa come un sentimento di forte e reiterato disprezzo nei suoi riguardi, manifestato in pubblico (non bastano quindi i litigi all’interno delle mura domestiche);
- ha arrecato, in malafede (e quindi volontariamente), un grave pregiudizio al patrimonio del donante;
- non ha prestato gli alimenti dovuti al donante. A riguardo bisogna ricordare che, per legge (e quindi a prescindere da quanto previsto in un eventuale contratto), chi riceve una donazione è tenuto ad assistere il donante nel caso in cui questi dovesse trovarsi in gravi condizioni economiche e di salute. Tale assistenza (che va sotto il nome di “obbligo alimentare”) implica il dovere di provvedere alle esigenze essenziali di vita del soggetto bisognoso, in proporzione alle proprie capacità e nei limiti del valore del bene ricevuto in donazione.
- Disinteresse del donatario verso il donante
- Se il donatario si disinteressa del donante, a seguito di un litigio o per altri motivi, così non prendendosi cura di lui fino alla sua morte, tale inadempimento assunto nell’atto di donazione non costituisce di per sé ingratitudine ai sensi dell’articolo 801 Cod. civ. e, pertanto, non legittima la revoca della donazione fatta.
- La giurisprudenza ha chiarito che l’ingiuria grave, quale presupposto per la revocazione per ingratitudine, deve consistere in un comportamento del donatario che manifesti un durevole sentimento di disistima e avversione verso il donante, tale da ledere in modo rilevante la sua morale e da ripugnare alla coscienza comune (Cass. Sent. n. 3811/2024, n. 36140/2023).
- In particolare, la Cassazione ha affermato che l’ingiuria grave deve essere espressione di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, manifestato attraverso comportamenti oggettivamente offensivi e lesivi dell’onore e del decoro del donante.
- Pertanto il semplice disinteresse del donatario verso il donante, seppur inadempiente all’obbligo assunto, non sembra integrare gli estremi della cosiddetta “ingiuria grave”, richiesta dalla legge per la revocazione per ingratitudine.
Disinteresse del donatario verso il donante
Se il donatario si disinteressa del donante, a seguito di un litigio o per altri motivi, così non prendendosi cura di lui fino alla sua morte, tale inadempimento assunto nell’atto di donazione non costituisce di per sé ingratitudine ai sensi dell’articolo 801 Cod. civ. e, pertanto, non legittima la revoca della donazione fatta.
La giurisprudenza ha chiarito che l’ingiuria grave, quale presupposto per la revocazione per ingratitudine, deve consistere in un comportamento del donatario che manifesti un durevole sentimento di disistima e avversione verso il donante, tale da ledere in modo rilevante la sua morale e da ripugnare alla coscienza comune (Cass. sent. n. 3811/2024, n. 36140/2023).
In particolare, la Cassazione ha affermato che l’ingiuria grave deve essere espressione di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, manifestato attraverso comportamenti oggettivamente offensivi e lesivi dell’onore e del decoro del donante.
Pertanto il semplice disinteresse del donatario verso il donante, seppur inadempiente all’obbligo assunto, non sembra integrare gli estremi della cosiddetta “ingiuria grave”, richiesta dalla legge per la revocazione per ingratitudine.
Risoluzione della donazione per inadempimento dell’onere
Tuttavia, l’inadempimento dell’obbligo di assistenza potrebbe giustificare un diverso tipo di rimedio: quello di risoluzione contrattuale per il mancato rispetto dell’onere collegato alla donazione (art. 793, comma 2, Cod. civ.): ossia quello di prendersi cura del donante. Ricordiamo, infatti, che la donazione è un contratto, non un atto unilaterale.
La risoluzione per inadempimento è possibile comunque solo se espressamente prevista nell’atto di donazione: perciò nell’atto notarile deve essere indicato che il venir meno delle cure nei confronti del donante consentirà a questi di far venir meno gli effetti dell’attribuzione patrimoniale fatta, ossia, in parole povere, di “riprendersi la casa” che aveva donato (Trib. Bari, sent. 07.05.2004). Pertanto chi vuole cautelarsi dall’ingratitudine (in senso lato) del beneficiario dovrà adottare questo accorgimento.
Inoltre, come chiarito dalla Cassazione (sent. n. 28993/2020), la risoluzione per inadempimento dell’onere non può avvenire automaticamente, senza cioè che il giudice abbia prima valutato la gravità della prestazione omessa dal beneficiario nei confronti del donante.
L’azione può essere esperita entro il termine di prescrizione di 10 anni, che decorrono da quando è stato compiuto il primo atto di inadempimento
