La copertura assicurativa RC auto garantisce il risarcimento anche se il sinistro è avvenuto in aree private?

Ai fini dell’operatività della assicurazione RC auto, le aree private possono essere equiparate alle strade?

La vicenda giudiziaria: un individuo, mentre si trovava nella propria azienda agricola, della quale era titolare anche il padre, veniva investito da un trattore, condotto dal proprio genitore, durante una manovra di retromarcia, che quegli effettuava, riportando lesioni, a seguito delle quali veniva ricoverato in ospedale.

Conveniva quindi in giudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso, l’azienda agricola e la compagnia assicuratrice RC auto, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano la domanda di risarcimento, con la motivazione che il trattore che aveva investito il ricorrente non si trovava in un’area suscettibile di transito. Per nulla scoraggiato, l’infortunato tramite il proprio legale ricorre in Cassazione, che, nell’accogliere il terzo motivo, ribadisce i seguenti principi:

a) ai fini dell’operatività dell’assicurazione RC auto, l’art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell’Unione europea e alla giurisprudenza euro unitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale;

b) nel caso in esame, è evidente che il sinistro si è verificato in un luogo in cui il veicolo che vi ha dato causa si trovava ad essere utilizzato conformemente alla sua funzione abituale: sicché il principio, affermato nel richiamato arresto nomofilattico di questa Corte, va applicato alla fattispecie, in difformità da quanto operato invece nella gravata sentenza.

Corte di Cassazione Civile Ordinanza 25445/2024