Tale principio è stato espresso dalla Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 44976 del 9 dicembre 2024.
La vicenda giudiziaria: la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri riduceva la pena al conducente di un veicolo che era stato condannato in primo grado a mesi sei di arresto ed euro 1.800 di ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), e 2-sexies, C.d.S. (guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro ) sostanzialmente il tasso alcolemico più altro fra quelli puniti dalla norma.
Avverso tale sentenza il difensore dell’imputato propone ricorso per cassazione, dolendosi della erronea applicazione dell’art. 186 cod. strada, avuto riguardo all’errata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, stante l’intervenuta esclusione dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada (causazione di un sinistro stradale), poiché mai contestata.
La decisione della Cassazione: per la Suprema Corte il motivo è fondato:
a) l’intervenuta esclusione dell’aggravante citata non consente di applicare la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, prevista dal comma 2-bis dell’art. 186 cod. strada, come erroneamente disposto nella sentenza impugnata;
b) all’accertamento del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, come nel caso di specie, può conseguire solo la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni, ovvero il raddoppio della durata della sanzione se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.
Da quanto premesso la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Roma, mentre rigetta nel resto il ricorso.
Cassazione Penale Sentenza IV Sezione n.44976/2024
