In tal senso ha deciso il Tribunale di Pavia con la sentenza n. 920/2024 (sotto allegata).
Il condomino che occupa stabilmente – mediante il parcheggio per lunghi periodi di tempo della propria autovettura – una porzione del cortile comune, commette un abuso, poiché impedisce agli altri condomini di partecipare all’utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento, con conseguente obbligo di risarcimento del danno.In tal senso ha deciso il Tribunale di Pavia con la sentenza n. 920/2024.
Il caso: Con atto di citazione un condomino (A) chiamava in giudizio un condomino (B) al fine di ottenere, previo accertamento di abuso del diritto sulla cosa comune, condanna nei suoi confronti a lasciare libero da cose, con particolare riferimento all’auto/Suv, il cortile comune condominiale, e, conseguentemente disporre condanna di risarcimento dei danni nei confronti del convenuto stesso.
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva che:
– malgrado espressa previsione del regolamento condominiale, il condomino (B) era solito parcheggiare la propria autovettura nel cortile comune, ostacolando l’accesso al ricorrente e ai suoi famigliari;
– malgrado plurime diffide la condotta era proseguita;
– il comportamento del convenuto oltre che in contrasto con il regolamento condominiale, contrastava altresì anche con l’art. 1102 c.c. : secondo la giurisprudenza costituiva abuso anche l’occupazione per pochi minuti del cortile comune; pertanto il convenuto doveva comunque lasciare la possibilità di accedere e retrocedere presso l’immobile.
Il tribunale adito, espletata l’istruttoria anche mediante prove testimoniali, accoglieva la domanda attorea, motivando come segue:
a) secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, in relazione proprio all’utilizzo del cortile comune quale parcheggio, “l’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell’art. 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto;
b) pertanto, deve ritenersi che la condotta del singolo condomino consistente nella stabile occupazione – mediante il parcheggio per lunghi periodi di tempo della propria autovettura – di una porzione del cortile comune, configuri un abuso, poiché impedisce agli altri condomini di partecipare all’utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l’equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà ;
c) l’art. 1102 c.c., sull’uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante alla comunione, non pone alcun margine minimo di tempo e di spazio per l’operatività delle limitazioni del predetto uso, sicché può costituire abuso anche l’occupazione per pochi minuti di una porzione del cortile comune, ove comunque impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà;
d) per quanto riguarda la domanda risarcitoria, in linea generale e in punto di diritto la compressione del diritto di proprietà determina un pregiudizio economico risarcibile a beneficio di chi ha subito la privazione: in particolare nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
