L’amministratore che non agisce nei confronti dei morosi deve risarcire il condominio.

La Corte di Cassazione si pronuncia in merito alle conseguenze derivanti all’amministratore del condominio nel caso egli non provveda al recupero delle spese condominiali.

Un avente diritto conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano un Condominio chiedendo la condanna del suo amministratore al pagamento del complessivo importo di € 5.074,03 a titolo di compensi e rimborsi spese per il periodo in cui egli aveva ricoperto la carica di amministratore del condominio medesimo. Il convenuto si costituiva quindi in giudizio opponendosi alla domanda e formulava una domanda riconvenzionale per sentir condannare l’Amministratore al risarcimento dei danni procurati al Condominio nell’ambito dell’attività gestionale. In particolare il convenuto contestava all’Amministratore l’inadempimento ai propri obblighi derivanti dall’incarico per non aver promosso azioni giudiziarie volte al recupero delle spese condominiali non versate dai soci morosi e in special modo dalla società Alfa S.r.L.

Il Tribunale accoglieva la domanda principale nei limiti dell’importo di € 388,90 e rigettava la riconvenzionale. La Corte d’Appello, adita in via principale dall’attore ed in via incidentale dal Condominio, rigettava il gravame principale ed accoglieva in parte l’incidentale condannando l’attore a pagare al condominio la somma di € 20.905,17: per la Corte l’inerzia preservata a lungo dall’amministratore aveva condotto alla impossibilità definitiva del recupero del credito dal momento che la società era stata cancellata dal Registro delle Imprese.

Tuttavia l’attore ricorre in Cassazione, censurando la sentenza impugnata in quanto avrebbe ritenuto negligente il comportamento dell’amministratore valorizzando in particolare la mancata iniziativa di riscossione coattiva dei crediti del Condominio nei confronti della società sulla base di una normativa sopravvenuta costituita dalla legge n. 220/2012 che, in quanto sopravvenuta, non avrebbe potuto essere applicata.

La Corte di Cassazione con ordinanza 36277/2023 dichiarava infondato il motivo di doglianza e sul punto chiariva che:

a) la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che l’attore avrebbe potuto proporre ricorso per decreto ingiuntivo ottenendo anche la provvisoria esecuzione del medesimo ed iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili in vendita così da scongiurare il rischio che la società debitrice, venendo cancellata dal registro delle imprese, non potesse essere più un soggetto escutibile;

b) non sussiste alcun vizio di sussunzione in relazione ad una normativa sopravvenuta perché, anche antecedentemente all’entrata in vigore della l. n. 220/2012 non applicabile ratione temporis, l’Amministratore aveva l’obbligo di provvedere al recupero dei crediti del condominio ai sensi dell’art. 1130, 1° co. n. 3 c.c. nonché ex art. 63 disp. att. c.c