È irrilevante che la querela rivelatasi calunniosa sia un atto esterno all’ambiente di lavoro, basta che abbia effetti diretti all’interno di tale ambiente (Cass. n. 7225/2023)
La vicenda
Il caso in esame riguardava una dipendente della Polizia Municipale, la quale aveva subito la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei giorni, per aver denigrato il Comandante del Corpo attribuendogli un comportamento scorretto ed irrispettoso, oltreché diffamato gravemente un collega e quindi l’intero Corpo di Polizia.
Successivamente, la donna aveva sporto denuncia nei confronti del Comandante e di altri colleghi, procedimento penale terminato con l’archiviazione.
Il Comune ha aperto un nuovo procedimento disciplinare a carico della donna, conclusosi con il licenziamento senza preavviso della medesima ai sensi dell’art.55 quater lettera e) del Testo Unico del Pubblico Impiego perché “la condotta della dipendente doveva ritenersi ingiuriosa o comunque lesiva dell’onore altrui e getta discredito sull’intero ambiente di lavoro“.
Il licenziamento è stato impugnato dalla lavoratrice dinanzi al Tribunale competente; dapprima tale domanda è stata accolta e successivamente, rigettata in sede di reclamo, dalla Corte territoriale.
La decisione
La Cassazione con Ordinanza nr. 7225/2023 del 13/03/2023 si è pronunciata nel merito stabilendo la legittimità del licenziamento senza preavviso adottato dalla pubblica amministrazione.
Difatti sussistono tutti gli elementi di fatto della fattispecie di cui all’articolo 55 quater lettera e) del decreto legislativo: “risultano reiterate le condotte che ledono la dignità personale altrui, laddove la calunnia nei confronti del comandante e dei colleghi risulta accertata in sede penale con sentenza passata in giudicato“.
Ad avviso della Suprema Corte si tratta di condotte gravi in quanto la denigrazione colpisce il Corpo di polizia, dunque l’istituzione di appartenenza.
Non assume rilievo, afferma la Suprema Corte “la circostanza che la querela rivelatasi calunniosa, sia un atto esterno all’ambiente di lavoro: è invece sufficiente che l’atto illecito abbia conseguenze dirette all’interno della sfera anche se non risulta commesso nel luogo dove si svolge il servizio“.
In conclusione, la Cassazione ha ritenuto il licenziamento senza preavviso legittimo ab origine, per cui ha rigettato le domande di merito proposte dalla ricorrente.
