Corte Costituzionale: la legge Veneta sul controllo di vicinato è illegittima

Con una recente Sentenza la Corte Costituzionale dichiara illegittima la legge della Regione Veneto sul controllo di vicinato.

La Legge Regionale Veneto 8 agosto 2019, n. 34

Con un ricorso notificato l’8-11 ottobre 2019 e depositato il 15 ottobre 2019, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Veneto 8 agosto 2019, n. 34 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione sociale del controllo di vicinato nell’ambito di un sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità), assumendone complessivamente il contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettere g) e h), e 118, terzo comma, della Costituzione.

L’art. 1 della legge impugnata impegna la Regione a stimolare la collaborazione fra amministrazioni statali, istituzioni locali e società civile

«al fine di sostenere processi di partecipazione alle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza urbana ed integrata, di incrementare i livelli di consapevolezza dei cittadini circa le problematiche del territorio e di favorire la coesione sociale e solidale».

Tali finalità vengono perseguite dalla legge regionale in questione mediante il riconoscimento e il sostegno del «controllo di vicinato», definito dal comma 2 dell’art. 2 come

«quella forma di cittadinanza attiva che favorisce lo sviluppo di una cultura di partecipazione al tema della sicurezza urbana ed integrata per il miglioramento della qualità della vita e dei livelli di coesione sociale e territoriale delle comunità, svolgendo una funzione di osservazione, ascolto e monitoraggio, quale contributo funzionale all’attività istituzionale di prevenzione generale e controllo del territorio»,

precisandosi altresì che

«non costituisce comunque oggetto dell’azione di controllo di vicinato l’assunzione di iniziative di intervento per la repressione di reati o di altre condotte a vario titolo sanzionabili, nonché la definizione di iniziative a qualsivoglia titolo incidenti sulla riservatezza delle persone».

Il successivo comma 3 dell’art. 2 precisa che

«il controllo di vicinato si attua attraverso una collaborazione tra Enti locali, Forze dell’Ordine, Polizia Locale e con l’organizzazione di gruppi di soggetti residenti nello stesso quartiere o in zone contigue o ivi esercenti attività economiche, che, in conformità alla presente legge, integrano l’azione dell’amministrazione locale di appartenenza per il miglioramento della vivibilità del territorio e dei livelli di coesione ed inclusione sociale e territoriale»,

mentre il comma 4 attribuisce alla Giunta regionale il compito di promuovere

«la stipula di accordi o protocolli di intesa per il controllo di vicinato con gli Uffici Territoriali di Governo da parte degli enti locali in materia di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, nei quali vengono definite e regolate le funzioni svolte da soggetti giuridici aventi quale propria finalità principale il controllo di vicinato, secondo la definizione di cui alla presente legge. Ove ricorrano le condizioni, viene sostenuto il coinvolgimento dei soggetti giuridici di cui al presente comma, nelle forme previste nei Patti per la Sicurezza Urbana»

La Decisione della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale con sentenza 236/2020 ha annullato la legge della Regione Veneto sul “controllo di vicinato” perché viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza ed è pertanto incostituzionale.

I giudici romani hanno ribadito un orientamento ormai noto, secondo cui spetta soltanto allo Stato legiferare in materia di “sicurezza primaria”, ossia nell’attività di prevenzione e repressione dei reati, che è primariamente affidata alle forze di polizia. Le Regioni hanno invece competenza sulla cosiddetta “sicurezza secondaria”, in particolare mediante azioni volte a rafforzare nel contesto sociale una cultura della legalità, nonché a rimuovere le condizioni nelle quali possono svilupparsi fenomeni di criminalità. Secondo la Consulta, la previsione di intese tra gli uffici territoriali di Governo e gli enti locali, in materia di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, implica una “conseguente, ed esplicitamente rivendicata, interferenza del legislatore regionale in una materia in cui l’intervento regionale è in radice precluso, al di fuori delle ipotesi disciplinate espressamente dal legislatore statale”.

La differenza sta in questi due piani, perché la legge regionale disciplinava forme di controllo del territorio da parte dei cittadini in chiave di aiuto (anche con gruppi di cittadini organizzati) alle forze di polizia rispetto ai loro compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Quindi incideva inevitabilmente sulla “sicurezza primaria”, riservata dalla Costituzione alla competenza legislativa dello Stato.

La Corte ha poi precisato che nulla impedisce alla legge statale di disciplinare direttamente il “controllo di vicinato”, di cui si occupano numerosi protocolli di intesa tra prefetture e comuni, in varie di parti d’Italia, nella chiave della cosiddetta “sussidiarietà orizzontale”, ovvero la “partecipazione attiva e la responsabilizzazione dei cittadini rispetto all’obiettivo di una più efficace prevenzione dei reati, attuata attraverso l’organizzazione di attività di supporto alle attività istituzionali delle forze di polizia”.