Assemblea condominiale in videoconferenza: basta la maggioranza

Per poter svolgere le assemblee condominiali in videoconferenza è sufficiente la maggioranza dei condomini. Lo prevede il ddl di conversione del decreto 125/2020 approvato al Senato

Il Senato l’11 novembre ha dato l’ok alla conversione in legge con modifiche del decreto n. 125/2020, che contiene misure urgenti collegate alla proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, norme per la continuità operativa del sistema di allerta COVID e disposizioni per dare attuazione alla direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. Il testo passa ora alla Camera per il si definitivo.

Assemblee condominiali in videoconferenza a maggioranza

Del testo approvato in Senato è necessario segnalare il voto favorevole all’emendamento presentato da Leonardo Grimani, che va a modificare il comma 6 dell’art. 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile.

Prima dell’approvazione dell’emendamento il comma 6 dell’art 66 disp. att. c.c., come inserito dall’art. 63 comma 1-bis lettera b) del recente D.L. 14 agosto 2020 n. 104 così recitava: “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.”

Con l’approvazione dell’emendamento da parte del Senato, il comma 6 dell’art. 66 disp att c.c. così dispone: “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.”

I millesimi non contano

Dalla lettera della norma si evince che il consenso della maggioranza è sufficiente per consentire all’amministratore di organizzare la riunione in modalità telematica. La norma infatti non fa alcun riferimento ai millesimi, per cui si ritiene che in un condominio con 20 condomini è sufficiente il consenso di 11 di loro per poter organizzate l’assemblea condominiale a distanza, consentendo in questo modo agli aventi diritto di partecipare alla riunione comodamente da casa propria, senza il rischio di contagiarsi.

Per quanto riguarda poi le modalità in cui il consenso alla videoconferenza deve essere espresso dal singolo condomino la norma nulla dispone, anche se è bene, nel rispetto della prassi che vige in ambito condominiale, comunicarlo all’amministratore in forma scritta, preferibilmente a mezzo raccomandata.