Affido condiviso non significa tempi paritari con la figlia
L’ordinanza n. 3652/2020 della Cassazione ribadisce che nel momento in cui il giudice dispone l’affido condiviso di un minore, i genitori non possono pretendere che i tempi da trascorrere con il proprio figlio debbano essere perfettamente divisi a metà in base a un calcolo aritmetico. Occorre tenere conto prima di tutto del diritto del minore a crescere in modo sano ed equilibrato. Di fronte a questo interesse primario vengono meno le problematiche lavorative dei genitori. Nel caso di specie inoltre, la relazione conflittuale dei genitori dopo la separazione non ha ostacolato la buona relazione della figlia minore con entrambe le figure genitoriali.
La vicenda trae origine dal ricorso del padre che aveva contestato le decisioni assunte in primo grado dal Tribunale che aveva disposto l’affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre; la casa familiare è assegnata alla donna, al padre è riconosciuto il diritto di visita e a suo carico è posto l’obbligo di corrispondere 200 euro mensili e il 50% delle spese straordinarie per la figlia. Il padre avanza reclamo verso detta decisione, ma la Corte d’Appello lo respinge. Sul punto della pretesa di poter trascorrere un tempo pari a quello della madre la Corte ha ritenuto che lo spostamento della residenza delle minore provocherebbe un turbamento inutile della sua attuale situazione di convivenza con la madre, priva di disagio o inopportunità. Una convivenza paritaria in termini assoluti comporterebbe uno sconvolgimento della situazione attuale, tale da rendere la condizione della figlia più faticosa e destabilizzante. I diritti di visita del padre inoltre sono stati stabiliti dai servizi sociali nell’interesse della minore, perché pur consentendo un ampio spazio di relazione con il genitore non turba i ritmi di vita della figlia con l’altro. La Cassazione infine ha ritenuto corretto il principio stabilito dalla Corte di Appello in base al quale “la regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice di merito che, partendo dalla esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo.”
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