Il caso oggi rappresentato è quello trattato dalla Corte d’Appello di Caltanisetta che ha confermato la sentenza di primo grado assunta dal Tribunale del luogo, condannando l’imputata alla pena sospesa di nove mesi di reclusione e al risarcimento del danno di 1700,00 euro per il reato di cui all’art. 167 del dlgs n. 196/2003 perché, al fine di cagionare un danno alla propria vittima, ha trattato illecitamente i dati di quest’ultima, registrandosi in una chat erotica, utilizzando un nickname e inserendo il numero di telefono della donna, invitando gli utenti della chat a telefonarle per ricevere prestazioni erotiche. La Corte di Cassazione, alla quale si era rivolta l’imputata dopo aver impugnato la decisione di appello, con la sentenza n. 46376/2019 del 14/11/2019, ha inquadrato la condotta dell’imputata ricorrente nel reato di trattamento illecito dei dati contemplato dall’art 167 comma 1 del dlgs n. 196/2003, così come modificato dal GDRP 2016/679 perché la stessa ha diffuso il numero di cellulare della vittima su una chat privata, invitando gli altri utenti a contattarla per ricevere dalla stessa prestazioni erotiche rimodulando la pena finale in mesi 7 e giorni 6 di reclusione oltre al pagamento delle spese civili quantificate in € 2.800,00.
Cassazione: è reato diffondere un numero di cellulare nelle chat erotiche
