Autovelox: Le postazioni di controllo che prevedono sistemi a puntamento laser devono essere segnalati e ben visibili

Il giudice di Pace di Ferentino (FR) ribadisce la necessità che le postazioni di controllo debbono essere preventivamente segnalati con l’indicazione nel relativo verbale del loro carattere permanente o temporaneo.

Le postazioni di controllo che prevedono sistemi a puntamento laser devono essere segnalate e ben visibili e l’automobilista deve essere messo in grado di vedere i cartelli e gli agenti. Inoltre, nell’atto di contestazione deve essere attestato se il dispositivo autovelox utilizzato per la rilevazione della velocità abbia carattere temporaneo o permanente. Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Ferentino, nella sentenza n. 11/2020, pronunciandosi sul ricorso di un automobilista contro ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dal Prefetto di Frosinone in seguito ad una contestazione di un verbale di accertamento per violazione dell’art. 142, comma 8, del Codice della Strada (superamento dei limiti di velocità). Infatti, l’automobilista lamentava tra l’altro la mancata segnalazione e non visibilità della postazione di controllo come specificato dalla direttiva Maroni-Minniti. Il Giudice quindi, ha richiamato quanto stabilito dalla circolare dell’allora Ministro dell’Interno Minniti n. 300/A5620/17/144/5/20/3 precisando che, per i sistemi a puntamento laser, le postazioni di controllo devono essere segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o a dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite dal Codice della Strada. L’automobilista, dunque, deve essere messo in grado di vedere i cartelli e gli agenti. Lo stesso Giudice, poi, circa l’omessa attestazione da parte degli agenti di indicare nel verbale di contestazione il carattere temporaneo o permanente dell’autovelox , ha ribadito il principio della Corte di Cassazione (cfr. ord n. 5997/2014) secondo cui: “in tema di circolazione stradale, il verbale di accertamento della violazione dei limiti di velocità deve attestare il carattere temporaneo o permanente del dispositivo di rilevamento elettronico eventualmente utilizzato, onde consentire al trasgressore di valutare la legittimità dell’accertamento rispetto agli adempimenti regolamentari”.