Per la Cassazione, abusa del diritto il dipendente che utilizza il permesso previsto dalla 104/1992 per finalità diverse dall’assistenza del familiare disabile.
I permessi della 104 non si possono usare per sbrigare faccende personali. La Cassazione con la sentenza n. 1394/2020 ha respinto il ricorso di un dipendente affermando il principio che il permesso di cui all’art 33 comma 3 della legge 104/1992 è concesso per assistere il disabile per cui esso si pone in relazione causale diretta con la cura dell’invalido. Per cui chi si avvale di tali permessi ma poi lo utilizza per svolgere altre attività, viola i principi di buona fede e correttezza verso il datore e l’Ente da cui dipende. Al fruitore del permesso è consentito utilizzarlo solo ai fini dell’assistenza, anche svolgendo incombenze amministrative e pratiche di vario tipo. L’importante è che tali attività siano svolte nell’interesse del familiare assistito.Secondo l’orientamento della corte infatti il lavoratore che non si avvale del permesso previsto dall’art 33 comma 3 della legge 104/1992 per assistere il familiare disabile con il suo comportamento “integra un abuso del diritto in quanto priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente ed integra nei confronti dell’Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un’indebita percezione dell’indennità ed uno sviamento dell’intervento assistenziale.”
