Integra reato di violenza sessuale un abbraccio ottenuto con l’inganno che, per la rapidità dei gesti, impediscono alla persona offesa di reagire
Un abbraccio forzato, ottenuto con l’inganno e rapidità, attirando verso di se la donna, mentre tende la mano per un saluto, è violenza sessuale, stante anche il contatto con i genitali e il seno della vittima. Queste le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 378/2020, che rigetta il ricorso dell’imputato, già condannato in primo e secondo grado per il reato di violenza sessuale commesso ai danni di una vicina di casa. I Giudici della Corte di Cassazione ribadiscono infatti che integra il reato di violenza sessuale anche la condotta repentina e subdola, senza prima accertarsi del rifiuto espresso della vittima. Dalle prove di quella vicenda giudiziaria è emerso infatti che la vittima, mentre stata tendendo la mano per salutare l’imputato è stata afferrata improvvisamente per un braccio e attirata in un abbraccio, che ha messo in contatto i due corpi, compreso il seno della donna e i genitali.
