Autovelox: multa nulla se l’impianto è sul lato sbagliato

Autovelox: devono ritenersi illegittime le multe se il dispositivo del controllo della velocità è sul lato della strada non autorizzato.

Deve ritenersi illegittimo il verbale emesso per violazione dell’art. 142 del Codice della Strada se il rilevamento della velocità è avvenuto attraverso un impianto di autovelox posizionato sull’altro lato della carreggiata rispetto a quello previsto dal decreto prefettizio che ne ha autorizzato l’installazione.
Infatti, nonostante tale provvedimento non debba necessariamente specificare il senso di marcia interessato dalla rilevazione, se nel decreto è contenuto specificamente un riferimento in tal senso, il rilevamento elettronico della velocità e l’attività di accertamento saranno legittimi solo se si riferiscono all’autovelox posizionato in conformità al decreto autorizzativo.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sesta sezione civile, nell’ordinanza n.23726/2018  ponendo fine a un contenzioso tra un Comune e alcuni automobilisti.
In particolare, la vicenda esaminata dal provvedimento vede il suddetto Comune ricorrere contro la decisione di accoglimento dell’opposizione di una società avverso un verbale di accertamento elevato per violazione dell’art. 142 del Codice della Strada.
Condividendo il percorso logico-giuridico del primo giudice, il Tribunale riconfermava l’illegittimità dell’impugnato verbale di contestazione in quanto l’accertamento era stato effettuato a mezzo autovelox posizionato sul lato destro della superstrada anziché su quello sinistro come, invece, autorizzato dall’ente proprietario della strada.
Dopo un’attenta disamina dei principi essenziali in materia, la Cassazione rammenta che sull’ente proprietario della strada incombe l’assunzione di una serie di obblighi che prevedono, in particolare, la necessità del preventivo avviso dell’installazione dell’autovelox e della preventiva adozione di apposito decreto prefettizio per autorizzare l’installazione dei suddetti dispositivi sulle strade in cui è propriamente consentito al fine di rendere legittima la contestazione differita delle violazioni riferite all’art. 142 del  Codice della Strada.