Pedone accusato di omicidio colposo
Il conducente di un veicolo che si avvicina agli attraversamenti pedonali sarà dunque tenuto a prestare la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata per consentire l’esercizio del diritto di precedenza. La precedenza spetta in ogni caso al pedone che attraversa la strada nella zona in cui si trovano le strisce pedonali, essendo irrilevante che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze. Non è possibile, infatti, predeterminare la distanza dalle strisce entro la quale opera il diritto di precedenza, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l’attraversamento. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 47204/2019 valutando la vicenda di un pedone accusato dell’omicidio colposo di un ciclista. La donna aveva infatti attraversato fuori dalle strisce pedonali e, per questo, si riteneva a lei addebitabile la rovinosa caduta della vittima in bicicletta. Tuttavia, la Corte territoriale confermava l’assoluzione del pedone per insussistenza del fatto in quanto l’attraversamento pedonale teatro del sinistro risultava ampiamente segnalato. Il ciclista, dunque, avrebbe dovuto prestare particolare attenzione, per la possibile presenza di pedoni. L’assoluzione viene confermata anche dalla Corte di Cassazione, nonostante la famiglia del ciclista deceduto prema sulla circostanza che la donna aveva attraversato la strada a nove metri di distanza dalle strisce.
