Integra il reato di violenza privata bloccare il passaggio al cortile con la propria auto
Confermata la condanna per violenza privata nei confronti di colui che si rifiuta di spostare la propria autovettura, che blocca l’accesso al cortile in uso anche ad altra persona a cui viene impedito di entrare per recuperare i propri attrezzi ivi depositati.È quanto deciso dalla Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 51236/2019. Non è la prima volta che gli Ermellini si pronunciano su vicende analoghe e il prevalente indirizzo giurisprudenziale è nel senso di condannare coloro che bloccano il passaggio e impediscono l’accesso al cortile, al garage o, addirittura, parcheggiano selvaggiamente in doppia fila. Infatti, la Corte di Cassazione nella precedente sentenza n.8425/2013 e in quella più recente la n.5358/2018 ha precisato che il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà. Pertanto, anche la condotta di chi ostruisca volontariamente la sede stradale per impedire ad altri di manovrare nella stessa si ritiene realizzare l’elemento materiale del reato in questione.
