Autovelox: non utilizzabili i risultati delle apparecchiature se solo approvate e non omologate

Per il Giudice di Pace di Milano “le apparecchiature di rilevazione elettronica della velocità devono essere debitamente omologate, non è sufficiente l’approvazione ministeriale”; così ha stabilito con Sentenza nr.48554/2019 dep. 13/11/2019. La vicenda ha ad oggetto un’opposizione a verbali con cui era stata accertata, mediante dispositivo elettronico, una violazione dei limiti di velocità stabiliti dall’art. 142, comma 8, del Codice della Strada. La violazione non era stata immediatamente contestata e, secondo il ricorrente, le sanzioni devono essere annullate. In particolare, viene eccepita la mancata omologazione da parte del MISE dell’apparecchiatura elettronica utilizzata per effettuare l’accertamento, che invece risultava aver ottenuto solo l’approvazione da parte del MIT mediante determine dirigenziali. Secondo il Comune di Milano, invece, i due termini “omologazione” e “approvazione” sono utilizzati dal legislatore quali sinonimi. Per il magistrato onorario di Milano invece esiste “una chiara distinzione tra l’omologazione e l’approvazione dei dispositivi elettronici, non tanto sulla procedura quanto sulla finalità perseguita“. Il legislatore, infatti, per i casi in cui è prevista l’omologazione, ha individuato vincoli più forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni.
Nel caso di specie, non essendo stata l’apparecchiatura utilizzata debitamente omologata, ma solo approvata, i suoi risultati non possono essere utilizzati ai fini della contestazione delle violazioni di cui all’art. 142 del Codice della Strada