Appropriazione indebita per l’amministratore di condominio che usa il denaro per altri fini

Risponde di appropriazione indebita l’amministratore di condominio che usa le somme di denaro, di cui ha disponibilità in ragione del suo ufficio, per fini diversi. E’ quanto si ricava dalla sentenza  della seconda sezione penale della Cassazione n. 27822/2019. Il caso riguardava una condanna, confermata dalla Corte di Appello, di un amministratore di condominio ritenuto responsabile del delitto di appropriazione indebita aggravata e continuata con riferimento a somme da lui ritenute. La condotta dell’amministratore di condominio  il quale abbia trattenuto somme di cui aveva la disponibilità in ragione del suo ufficio e con destinazione “vincolata” ai pagamenti nell’interesse del condominio, integra il delitto di  appropriazione indebita previsto dall’art 646 Codice Penale

La massima della Cassazione

Anche il denaro, nonostante la sua “ontologica” fungibilità, può essere oggetto di trasferimento relativamente al mero possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà, e può quindi può costituire oggetto di tale reato. Ciò di norma si verifica, oltre che nei casi in cui sussista o si instauri un rapporto di deposito o un obbligo di custodia, nei casi di consegna del danaro con espressa limitazione del suo uso o con un preciso incarico di dare allo stesso una specifica destinazione o di impiegarlo per un determinato uso: in tutti questi casi il possesso del danaro non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto poziore del proprietario e, ove ciò avvenga si commette il delitto di appropriazione indebita. (Fonte Studio Cataldi)