Stalking condominiale

Confermata dalla Cassazione la custodia cautelare in carcere anche per chi commette reato di stalking condominiale se le condotte sono idonee a ingenerare un grave stato di paura

Dopo la pronuncia della Corte di Cassazione con sentenza n.26878/2016 del 28/06/2016 che aveva sancito il principio secondo cui il reato di  stalking scatta anche quando un soggetto tiene nei confronti dei propri condomini un comportamento esasperante e tale da cagionare il perdurante  stato di ansia della vittima (che nel caso di specie aveva iniziato a prendere dei tranquillanti) e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita, la Suprema Corte con la sentenza n. 28340/2019 torna ad occuparsi dello Stalking condominiale confermando, nel caso di specie, la misura cautelare del carcere emessa nei confronti di due condomini, responsabili di aver partecipato a un disegno criminoso di cui facevano parte altri soggetti. L’obiettivo era di minacciare e molestare un altro condomino e la sua famiglia cagionando a questi soggetti un grave stato di paura tanto da ingenerare in loro il fondato timore per la propria incolumità e per quella dei congiunti e costringendoli di conseguenza a cambiare le loro abitudini di vita, se non abitazione.
La misura cautelare in questo caso è stata ritenuta giustificata poiché i due condomini molestatori hanno messo in atto atti incendiari che hanno creato nel condominio un grave clima intimidatorio. Non occorre poi la rappresentazione dei singoli episodi criminosi, il reato di cui all’art 612 bis c.p si può realizzare anche in modo graduale, bastando da ultimo due sole condotte a integrare la reiterazione prevista dalla norma.